Risarcimento per illegittima cessazione dal servizio e danno non patrimoniale (Cons. Stato n. 3121 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per la cessazione illegittima dal servizio di un militare è di natura aquiliana e postula la lesione di un interesse oppositivo al mantenimento del rapporto di lavoro, già intestato al dipendente. La colpa dell’amministrazione si presume in ragione dell’illegittimità degli atti adottati. Il risarcimento è limitato ai pregiudizi che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’illecito, ai sensi dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.. Sulla domanda risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento: spetta al privato provare gli elementi costitutivi della fattispecie, il nesso causale e i fatti noti da cui inferire per presunzioni l’entità del danno. Il danno non patrimoniale da perdita anticipata dell’impiego si liquida in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Il Fatto
Un appuntato scelto dei Carabinieri veniva dichiarato inidoneo in via permanente al servizio incondizionato per una cardiopatia ischemica ipertensiva, con attribuzione della sesta categoria della tabella A, e nei suoi confronti veniva disposta la cessazione dal servizio. Impugnati gli atti, il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ordinava nuovi accertamenti; la CMO li confermava e il TAR respingeva il ricorso. Su appello, il Consiglio di Stato annullava gli atti per difetto d’istruttoria e di motivazione, imponendo una valutazione del concreto stato di salute del militare.
Un nuovo verbale confermava l’inidoneità e una seconda cessazione veniva disposta. Il militare impugnava i nuovi atti, chiedendo anche la ricostruzione di carriera e il risarcimento del danno, e proponeva ottemperanza. Il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, dichiarava nulli la determina e il verbale e nominava un commissario ad acta, che accertava l’inidoneità permanente ma anche la reimpiegabilità in altre aree funzionali. Il TAR dichiarava quindi improcedibili ricorso e motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, senza pronunciarsi sulla domanda risarcitoria. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il motivo di omessa pronuncia: la domanda risarcitoria era stata formulata già nel ricorso introduttivo e il TAR non l’ha decisa né esplicitamente né implicitamente, poiché il rigetto della condanna non può considerarsi implicito nella reiezione dell’annullamento, trattandosi di azioni autonome, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8. La carenza non comporta però rinvio al primo giudice: in forza dell’effetto devolutivo dell’appello e dell’onere di riproposizione delle domande non esaminate posto dall’art. 101, comma 2, c.p.a., decide il Consiglio di Stato, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2018, n. 10 e 11, e 28 settembre 2018, n. 15.
Nel merito, il militare ha subito un danno ingiusto. Il suo interesse al mantenimento del rapporto non è pretensivo ma oppositivo, perché il bene della vita gli era già intestato. Non vi sono elementi per ritenere che, se l’amministrazione avesse agito legittimamente fin dall’inizio, sarebbe comunque pervenuta a un giudizio di inidoneità permanente: anzi, il commissario ad acta ha ritenuto il militare inidoneo sulla base di un quadro clinico peggiorato nell’ultimo anno.
Ricorre anche la colpa, che può presumersi in ragione dell’illegittimità degli atti adottati, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, nn. 19, 20 e 21, e che nella specie si connette alla reiterata violazione delle regole sull’accertamento dell’idoneità.
Quanto ai pregiudizi, solo alcuni sono conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Non è risarcibile il lucro cessante da mancata percezione dei canoni di locazione: non è provata la cessazione del contratto né la destinazione dell’immobile a residenza familiare. Il principio dispositivo opera con pienezza e spetta al privato dimostrare gli elementi costitutivi e i fatti noti da cui inferire per presunzioni l’entità del danno, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 3520 del 2017 e n. 2111 del 2016. Non è risarcibile neppure il pregiudizio da espropriazione forzata, per genericità del nesso causale.
È invece risarcibile il danno non patrimoniale da perdita anticipata dell’impiego, che si correla alla prospettiva costituzionale del lavoro come fonte di sostentamento (art. 36 Cost.), mezzo di affermazione della personalità (art. 2 Cost.) e modalità di partecipazione alla vita del Paese (art. 3, secondo comma, Cost.). Liquidato equitativamente, è quantificato in euro 7.000, pari a mille euro per ogni anno trascorso dalla cessazione illegittima al provvedimento del commissario. L’appello è pertanto parzialmente accolto, con condanna alle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni