Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1504 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta docente è fondato quando l’Amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto. La mancata liquidazione delle spese di lite al difensore antistatario è irrilevante ai fini dell’esecuzione, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a ottenere la Carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario. Il titolo esecutivo era stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione e non era stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto.

Parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su quella sentenza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero intimato, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che in giudizio non è stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto a parte ricorrente. Il giudicato formatosi sul titolo azionato impone all’Amministrazione di dare esecuzione all’accertamento contenuto nella sentenza di condanna.

La difesa erariale non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento, né è stata dedotta alcuna impossibilità oggettiva di esecuzione. Il Collegio ha escluso ogni rilievo alla mancata corresponsione delle spese al difensore antistatario, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti; ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Il Collegio ha inoltre verificato l’assenza di ostacoli normativi alla corresponsione, essendo il titolo esecutivo notificato all’organo competente alla liquidazione e essendo ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 (convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003).

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato. Al Ministero sono stati assegnati 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere; in caso di inerzia, il Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente o in un suo sostituto, provvederà nel successivo termine di 60 giorni, se del caso avvalendosi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico dell’Amministrazione e attribuite ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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