Fiscalizzazione dell’abuso esclusa se l’opera è priva di titolo abilitativo (Cons. Stato n. 3128 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria in luogo della demolizione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 presuppone un intervento realizzato in parziale difformità dal titolo abilitativo e non si applica al manufatto integralmente costruito sine titolo. La norma è derogatoria rispetto alla regola ripristinatoria e va interpretata in maniera restrittiva: occorre la dimostrazione che la demolizione incida sulla stabilità della costruzione, non essendo sufficiente il pregiudizio alla funzionalità del manufatto o la notevole spesa. L’impianto fotovoltaico collocato su un’opera abusiva è cosa distinta dalla costruzione, non ne condiziona la stabilità ed è smontabile: il suo pregiudizio non giustifica la fiscalizzazione. Nel giudizio di appello le domande non esaminate dal primo giudice devono essere espressamente riproposte a pena di rinuncia.
Il Fatto
Una società impugnava davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la sua istanza di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Le opere consistevano in una tettoia realizzata sul lastrico solare di un edificio condominiale, già colpita da ordinanza di demolizione, e nella successiva chiusura perimetrale della stessa, oggetto di un secondo ordine di ripristino.
La richiesta di fiscalizzazione si fondava sull’assunto che la demolizione non potesse avvenire senza pregiudizio dell’impianto fotovoltaico installato sulla tettoia in forza di una comunicazione di inizio lavori. Nel corso del giudizio la società proponeva due ricorsi per motivi aggiunti, rispettivamente avverso un verbale di sopralluogo e avverso il rigetto di una comunicazione di inizio lavori asseverata per la posa di vetrate amovibili. Il TAR respingeva il ricorso e la società appellava.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie anzitutto l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dall’appellante oltre il termine, ribadendo che i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. hanno carattere perentorio e che le memorie tardive sono tamquam non essent, in quanto poste a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il concetto di parziale difformità presuppone un intervento contemplato dal titolo autorizzatorio ma eseguito con modalità diverse; ne deriva che un manufatto realizzato in assenza del titolo abilitativo resta fuori dall’ambito applicativo della norma. La costruzione sul lastrico solare, sia considerando la sola tettoia sia la sua chiusura perimetrale, risulta priva di qualsivoglia titolo, con gli ordini di demolizione già confermati in sede giurisdizionale.
La Corte precisa poi che la fiscalizzazione non ha valenza ripristinatoria ed è derogatoria rispetto alla regola generale. Non basta il pregiudizio alla funzionalità del manufatto né la notevole spesa: è irrilevante che nella parte da demolire siano stati realizzati impianti più o meno costosi, altrimenti l’istituto si trasformerebbe in un condono mascherato. L’impianto fotovoltaico non è porzione dell’edificio, ma impianto a servizio dello stesso, che non ne condiziona la stabilità e si presta a essere smontato, non demolito. La legge regionale pugliese invocata dall’appellante non deroga al testo unico edilizio.
Quanto ai due ricorsi per motivi aggiunti non esaminati dal primo giudice, il Collegio richiama il principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, che imporrebbe la decisione nel merito in questa sede. Tuttavia l’appellante non ha assolto l’onere di espressa riproposizione imposto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.: il mero richiamo per relationem non consente il recupero dei vizi. I motivi relativi all’omesso esame e alle sopravvenienze sono pertanto inammissibili; quelli sulla abusività della tettoia e sulla consistenza del manufatto esulano dal tema del diniego di fiscalizzazione o costituiscono nova in appello. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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