Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Calabria n. 756 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è fondato e va accolto, con assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere. Per il caso di persistente inottemperanza si nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede su istanza di parte attestante l’inadempimento, a carico e spese dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 522/2024 ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, docente, ad usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per le annualità indicate in ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha agito per l’integrale ottemperanza con ricorso notificato e depositato il 14 marzo 2025. Il Ministero, unitamente agli Uffici scolastici regionali e territoriali, si è costituito resistendo con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo azionato, passato in giudicato e notificato ritualmente in data 2.05.2024. Rispetto a tale titolo risulta decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al titolo. Sul punto la resistenza dell’amministrazione, articolata con atto di mera forma, non introduce elementi idonei a contestare l’accertato inadempimento.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto, con declaratoria dell’inottemperanza del Ministero resistente. All’amministrazione viene assegnato il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per dare piena ed integrale esecuzione al titolo mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto in favore del ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi compie tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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