Terzo condono in Sicilia non sanabile con vincoli relativi e nuovi volumi (TAR Sicilia n. 3267 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli, anche solo relativi, quando comportino la creazione di nuovi volumi o superfici. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sono sanabili esclusivamente gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste. Il divieto di incremento volumetrico va inteso in senso paesaggistico e comprende qualsiasi nuova edificazione, anche a destinazione tecnica o pertinenziale. Il provvedimento di diniego è atto vincolato, non richiede comparazione di interessi e non è inficiato dall’omesso preavviso di rigetto.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Lipari ha respinto tre istanze di sanatoria presentate nel 2004 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, nonché i presupposti pareri della Soprintendenza e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. Le opere consistevano in ampliamenti in muratura, nella realizzazione di servizi igienici, terrazzi coperti, una lavanderia e nella trasformazione di una cisterna in vano abitativo.
I ricorrenti hanno dedotto la minore rilevanza degli interventi, l’anteriorità rispetto al vincolo, la formazione del silenzio-assenso e il difetto di motivazione. Hanno inoltre chiesto la restituzione di oblazione e oneri concessori. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e la natura vincolata degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio: l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. ammette il differimento solo in casi eccezionali, non integrati dalla sopravvenienza di nuova disciplina condonistica. Oggetto del giudizio resta la verifica dei presupposti della sanatoria secondo la disciplina applicabile.
Il percorso argomentativo muove dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, comma 2, e 2. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende i limiti al rilascio del titolo, tra cui la lettera d) del comma 27. Le previsioni statali sui massimi condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Ne deriva che in ambito regionale il terzo condono non è ammesso in presenza di vincoli relativi, dovendosi superare il diverso avviso del parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010. La Sezione richiama le proprie precedenti pronunce del 2024 e le decisioni del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, nonché l’orientamento del Cons. Stato n. 90/2023 e n. 8781/2022: la sanatoria richiede il concorso di anteriorità al vincolo, conformità urbanistica, minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.
Quanto alla nozione di volume e superficie, il Tribunale richiama il Cons. Stato n. 3289/2015 e n. 1213/2022: in zona vincolata è preclusa la sanatoria di qualsiasi nuovo volume, anche tecnico o interrato, e di qualsiasi nuova superficie, valutata in senso finalistico e non limitata agli spazi chiusi. Le opere oggetto di causa creano nuovi volumi e superfici, con effetti sull’assetto del territorio.
Le ulteriori censure sono respinte. Il diniego era atto vincolato, con conseguente irrilevanza del preavviso di rigetto. L’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda solo il primo e il secondo condono, escludendosi il silenzio-assenso. L’art. 136 della Costituzione non è violato, essendo la sentenza costituzionale anteriore ai pareri. La domanda di restituzione è respinta per difetto di documentazione dei versamenti. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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