La Soprintendenza non può valutare la conformità urbanistica del progetto edilizio (TAR Sicilia n. 1301 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione preventiva di interesse archeologico disciplinata dal regolamento edilizio per i progetti comportanti lavori di scavo in aree non vincolate ma comprese in zona A o di centro storico attribuisce alla Soprintendenza il solo potere di impartire motivate indicazioni e prescrizioni volte a evitare il danneggiamento del patrimonio archeologico. Tale disposizione, di natura precauzionale, non conferisce all’organo di tutela alcuna competenza a valutare la conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia, rimessa al Comune ai sensi degli artt. 2, 13 e 27 del d.P.R. n. 380/2001, né la compatibilità dell’intervento con i valori del paesaggio in area non vincolata. È pertanto illegittimo per difetto di attribuzione il provvedimento con cui la Soprintendenza dichiari il non luogo a pronunciarsi ritenendo l’intervento non realizzabile perché non previsto dallo strumento urbanistico. La Soprintendenza resta libera di rappresentare al Comune, in via collaborativa, eventuali rilievi sulla conformità edilizia, ma non può compiere tali valutazioni nell’ambito di un procedimento tipizzato, pena la violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato ricadente in zona A-centro storico. Il Comune subordinava l’ammissibilità della proposta al rispetto di prescrizioni, tra cui la produzione della ricevuta di trasmissione del progetto alla Soprintendenza e del relativo riscontro sulla segnalazione preventiva di interesse archeologico, ai sensi dell’art. 30, comma 3°, del regolamento edilizio. Trasmesso il progetto, il Comune rilasciava il permesso di costruire, prescrivendo la successiva produzione dell’assenso della Soprintendenza.
Con nota del 9 agosto 2023 la Soprintendenza concludeva la verifica preventiva con declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito, ritenendo che l’intervento non potesse essere realizzato in quanto non previsto dallo strumento urbanistico vigente. Il ricorrente impugnava tale provvedimento deducendo nullità e difetto assoluto di attribuzioni, e chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’avvio dei lavori. L’amministrazione resistente sosteneva la correttezza del proprio operato, invocando un diritto-dovere di indirizzare il procedimento verso la corretta applicazione delle norme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 30, comma 3°, del regolamento edilizio, che impone la segnalazione preventiva alla Soprintendenza per i progetti comportanti lavori di scavo in aree non vincolate ma comprese in zona A o di centro storico. La disposizione ha finalità precauzionale e riguarda esclusivamente i lavori di scavo, dei quali l’organo di tutela deve essere notiziato per valutare, sulla base di un’istruttoria che dia conto del concreto rischio di interferenza, l’eventuale necessità di impartire prescrizioni.
Da ciò deriva che la norma non attribuisce alla Soprintendenza alcuna competenza a valutare la conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia, rimessa al Comune secondo le attribuzioni degli artt. 2, 13 e 27 del d.P.R. n. 380/2001, come affermato da C.G.A. n. 751 del 2021 e da TAR Sicilia, Sez. I, n. 3204 del 2023. Né essa concerne la compatibilità dell’intervento con i valori del paesaggio, trattandosi di area non vincolata per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 855 del 2014. La Soprintendenza non deve rilasciare alcuna autorizzazione sui lavori di scavo, ma ha facoltà di impartire motivate indicazioni e prescrizioni in conformità ai principi di adeguatezza e proporzionalità.
Alla luce di tale quadro, l’operato della Soprintendenza, che non si è pronunciata nel merito dei lavori di scavo ritenendo l’intervento non realizzabile perché non previsto dallo strumento urbanistico, è illegittimo per difetto di attribuzione. Il Collegio precisa che l’organo resta libero di rappresentare al Comune, nelle forme della segnalazione, dell’esposto o della mera comunicazione e in un’ottica collaborativa, eventuali riserve o suggerimenti circa la conformità del progetto, ma non può compiere tali valutazioni nell’ambito di un procedimento tipizzato, altrimenti violando i principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e onere per la Soprintendenza di pronunciarsi, entro trenta giorni, sulla segnalazione preventiva secondo l’effetto conformativo della decisione. È invece respinta la domanda risarcitoria: nell’azione di responsabilità il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo, e il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi, incluso il nesso causale e l’effettività del danno, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 8259 del 2023. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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