L’inattività del Consiglio comunale non paralizza lo sgombero dell’immobile abusivo acquisito (TAR Sicilia n. 3266 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata determinazione del Consiglio comunale in ordine alla sorte del bene abusivamente realizzato, acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, quinto comma, del D.P.R. n. 380/2001, non può paralizzare sine die l’attività amministrativa di repressione degli abusi edilizi, essa stessa guidata dai principi di efficienza e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e all’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990. L’inattività dell’organo consiliare non si traduce in un’inerzia idonea a impedire l’adozione degli atti dovuti per garantire la legalità urbanistica. L’ordine di sgombero dell’immobile già acquisito al patrimonio comunale è pertanto legittimo. Il diniego sulla concessione del diritto di abitazione, adottato dal funzionario che dichiari la propria incompetenza in attesa della decisione consiliare, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile.

Il Fatto

La ricorrente e il coniuge erano divenuti proprietari di un immobile per il quale era stata ingiunta la demolizione. Gli interessati avevano presentato istanza dichiarandosi disposti a ottemperare all’ordine di ripristino e l’Amministrazione aveva rilasciato apposita autorizzazione, ma la demolizione non era intervenuta per ragioni economiche e per le vicende legate all’emergenza epidemiologica.

Il Comune aveva quindi comunicato lo sgombero dell’immobile abusivo e, con successiva nota, aveva rappresentato che non poteva essere accolta la richiesta di concessione del diritto di abitazione. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti, deducendo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che, a suo avviso, avrebbe dovuto sottoporre la questione al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 17/1994.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 31, quinto comma, del D.P.R. n. 380/2001, che regola l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e prevede che il Consiglio comunale si determini tra conservazione e demolizione. Nel caso di specie la Giunta aveva sollecitato l’organo consiliare, che tuttavia non si era mai espresso formalmente.

Tale mancata determinazione non può paralizzare l’attività amministrativa di repressione degli abusi edilizi. L’attività è guidata dai principi di efficienza e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990. L’inerzia dell’organo consiliare non può impedire all’apparato amministrativo di adottare gli atti dovuti per garantire la legalità urbanistica e il corretto uso del territorio.

Su queste basi il Tribunale ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente ordinato lo sgombero, anche per il decisivo rilievo che il bene era ormai divenuto di proprietà comunale. Il Collegio osserva incidentalmente che i ricorrenti avrebbero potuto proporre azione avverso il silenzio-inadempimento dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

Quanto al preteso diniego sulla concessione del diritto di abitazione, il funzionario si era limitato a dichiarare l’inammissibilità della domanda, sul rilievo che la richiesta restava subordinata alla previa determinazione consiliare sulla destinazione del bene, anche per l’eventuale utilizzo ai fini di edilizia residenziale pubblica. Poiché il Consiglio non aveva assunto alcuna decisione, il funzionario ha correttamente ritenuto di non disporre della competenza a provvedere, trasmettendo l’atto al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai consiglieri.

L’atto impugnato è pertanto meramente confermativo rispetto alla precedente determinazione già scrutinata dal Tribunale, e non introduce nuovi elementi istruttori o valutativi: esso non poteva essere oggetto di una seconda impugnazione. Il ricorso è quindi inammissibile in parte qua. In conclusione il gravame è infondato quanto allo sgombero e inammissibile quanto al diniego, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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