La richiesta di sanatoria non elude il giudicato che impone la demolizione (Cons. Stato n. 3322 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione già adottata in esecuzione di un giudicato amministrativo, ma solo sulla sua efficacia. Ove il giudicato abbia imposto all’amministrazione la demolizione delle opere abusive, l’ordine costituisce esito vincolato e il privato non può rimettere in discussione l’assetto definito ripresentando all’infinito la medesima istanza di sanatoria. All’amministrazione non residuano margini di valutazione discrezionale, dovendosi escludere un nuovo esercizio di potere distinto da quello già consumato. La circostanza che consenta eccezionali interventi nella fascia di rispetto, se preesistente e non sopravvenuta, è coperta dal giudicato e non ne limita l’esecuzione.

Il Fatto

La controversia riguarda un complesso di fondi rustici condotti dalla medesima famiglia, sui quali era stato approvato un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, con recupero di volumetrie e realizzazione di un’unità residenziale. I titoli abilitativi rilasciati venivano annullati dal Consiglio di Stato, che accertava la preesistenza di un’area boscata inedificabile. A seguito di ricorso per ottemperanza, il Comune adottava l’ordine di demolizione delle opere abusive.

I destinatari presentavano quindi istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 209 della legge regionale toscana n. 65/2014, che il Comune respingeva richiamando il giudicato formatosi e la natura vincolata dell’ordine di demolizione. Il TAR Toscana accoglieva il ricorso avverso il diniego, ritenendo che l’amministrazione dovesse esaminare nel merito la nuova istanza senza vincoli di giudicato. La società titolare dell’originario ricorso ha proposto appello avverso tale pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il gravame e muove dal rilievo che il giudicato formatosi con la sentenza di ottemperanza, insieme alla pronuncia ottemperata, ha imposto al Comune la demolizione delle opere abusive, qualificandola come unico procedimento idoneo a dare piena attuazione al decisum. Ne consegue che l’unica conclusione possibile della vicenda era e rimane l’adozione dell’ordinanza di demolizione, senza che residuino margini per una decisione diversa sull’istanza di sanatoria.

La Corte censura l’impostazione del primo giudice, che aveva ammesso l’esistenza della fascia di rispetto boschiva e la natura abusiva del bene, ma aveva ritenuto che l’amministrazione potesse pronunciarsi sulla nuova istanza di regolarizzazione. Il provvedimento di diniego di sanatoria è pertanto corretto e immune da censure. L’accoglimento dell’appello consente di ricondurre ad unità il quadro giuridico, reso altrimenti contraddittorio dalla sentenza appellata rispetto alla decisione del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione.

Il Collegio ribadisce che non è possibile presentare nuovamente un’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per rimettere continuamente in discussione la demolizione. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, 29 ottobre 2025, n. 8385, secondo cui l’ipotetico accoglimento della tesi del privato determinerebbe un inaccettabile aggiramento del giudicato, e Cons. Stato, Sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 680, per cui la richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza ma solo sulla sua efficacia.

Quanto alla fascia di inedificabilità assoluta, la Corte rileva che la nuova costruzione sorge indiscutibilmente entro i cinquanta metri dalle aree boscate, in base all’art. 29, comma 9, del PTC della Provincia di Pisa, che preclude interventi di nuova edificazione, a prescindere dal recupero o meno di volumi esistenti. La possibilità di eccezionali interventi per la riduzione del rischio di incendi non costituisce circostanza sopravvenuta, ma elemento sempre esistito e coperto dal giudicato, non idoneo a limitare l’esecuzione secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 11/2016. L’appello è quindi accolto, il ricorso di primo grado respinto, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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