Dimensionamento scolastico e interesse ad agire dei genitori e del personale ATA (Cons. Stato n. 3334 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di dimensionamento della rete scolastica regionale costituisce misura di riorganizzazione di tipo amministrativo che, in quanto tale, non incide di per sé sull’offerta formativa, sulla continuità didattica o sull’assetto logistico dei plessi. Genitori di alunni e personale ATA che ne chiedano l’annullamento devono allegare e provare una lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica, non essendo sufficiente il timore che dall’accorpamento derivino conseguenze peggiorative future. In difetto, il ricorso è inammissibile per carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm. L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve rivestire i caratteri della personalità, dell’attualità e della concretezza e persistere sino alla decisione.
Il Fatto
La Regione Lazio impugna davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR Lazio, Sezione Quinta, ha annullato la deliberazione di Giunta recante il Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2025/26. Il piano disponeva l’accorpamento di due istituti comprensivi del Municipio Roma IV, uno con 619 alunni e l’altro con 734, dando vita a un unico istituto di 1353 alunni.
Il primo giudice aveva accolto il ricorso ravvisando un deficit motivazionale e un’incompletezza istruttoria: la Regione si era discostata dalla proposta del Municipio e della Città metropolitana senza esplicitare le ragioni dell’aggregazione e senza sottoporre la proposta di piano regionale alla Conferenza regionale permanente per l’istruzione. Contro questa decisione la Regione propone appello, deducendo tra l’altro la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo con cui l’appellante contesta la sussistenza dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti, costituiti da genitori di alunni minorenni e da personale ATA dell’istituto. Ritiene il motivo fondato e su di esso incentra l’intera decisione.
Il Consiglio di Stato richiama la propria recente pronuncia Sez. VII n. 2946/2026, resa su analogo contenzioso, secondo cui l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata che il ricorrente può ottenere dal provvedimento del giudice. Tale condizione deve permanere sino alla decisione ed è funzionale a evitare attività processuali inutili, in ossequio all’art. 111 cost.
I corollari dell’interesse ad agire sono la personalità, l’attualità e la concretezza del pregiudizio: non basta la mera eventualità della lesione, occorrendo che il pregiudizio si sia effettivamente verificato. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 8685 del 2025, Cons. Stato, sez. V, n. 8114 del 2025 e Cons. Stato, sez. IV, n. 7325 del 2025.
Applicando tale griglia al caso concreto, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno prospettato conseguenze peggiorative — eterogeneità delle offerte formative, sovradimensionamento, perdita degli organi collegiali, redistribuzione del personale ATA — fondate su previsioni ipotetiche e valutazioni soggettive, prive di riscontro probatorio. L’accorpamento, osserva la Corte, non modifica il corpo docente, i piani di studio o gli indirizzi di insegnamento, e i plessi restano fisicamente mantenuti nelle sedi attuali. Il timore dei genitori e del personale, per quanto comprensibile, non trasmoda in lesione reale.
L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per mancanza di una delle condizioni dell’azione. L’accoglimento del profilo preliminare assorbe gli ulteriori motivi di appello e preclude l’esame dei motivi del ricorso introduttivo. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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