Prelievo latte: effetto caducante dell’annullamento e appello improcedibile (Cons. Stato n. 3470 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dell’atto impositivo del prelievo supplementare sulle quote latte produce effetto caducante sugli atti adottati a valle, che restano travolti indipendentemente dalle sorti del giudizio di impugnazione. Ne consegue che l’appello proposto avverso la sentenza che ha annullato gli atti applicativi è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando il provvedimento presupposto sia stato annullato con decisione passata in giudicato. L’eventuale riforma della sentenza appellata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado non consoliderebbero il debito azionato, perché gli atti impugnati sono già decaduti. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione integra autonoma ragione di improcedibilità dell’appello.
Il Fatto
Le aziende agricole appellate hanno impugnato davanti al TAR Emilia Romagna le comunicazioni con cui la Regione Emilia-Romagna ha intimato il versamento del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiero-casearia 2014/2015, nel quadro del regime delle quote latte. Con motivi aggiunti hanno contestato le successive comunicazioni, inviate a partire dal 22 settembre 2016, con le quali è stato reso noto il prelievo come ricalcolato da AGEA ai sensi della legge n. 160/2016.
Il TAR, sede di Parma, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, rilevando che nelle more il TAR Lazio, Sez. V-ter, con sentenza n. 2173 del 5 febbraio 2024, aveva annullato il prelievo supplementare 2014/2015 imputato ai ricorrenti. AGEA ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado e la pendenza del giudizio di impugnazione sulla richiamata sentenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione Sesta ricostruisce anzitutto il quadro processuale. Nelle more del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6384 del 18 luglio 2025, ha confermato la pronuncia del TAR Lazio n. 2173/2024. AGEA e la Regione Emilia-Romagna non hanno contestato tale circostanza.
Su questa base il Collegio rileva che è ormai passata in giudicato la sentenza che ha annullato l’atto di imputazione del prelievo supplementare dovuto dalle aziende appellate per l’annata 2014-2015. Il venir meno del titolo impositivo priva l’appellante di qualsiasi utilità concreta in vista di una decisione nel merito.
Il punto giuridico centrale è l’effetto caducante riconosciuto all’annullamento dell’atto di imposizione del prelievo. Il Consiglio di Stato richiama la propria costante giurisprudenza di Sezione: l’eliminazione dell’atto presupposto travolge gli atti adottati a valle. Ne deriva che una eventuale riforma della sentenza appellata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, come auspicato da AGEA, non produrrebbero l’effetto di consolidare il debito azionato mediante gli atti impugnati, perché questi sono comunque decaduti per effetto dell’annullamento dell’atto impositivo.
L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione dispone la compensazione delle spese del grado, ravvisando giusti motivi, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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