Improcedibile il ricorso sul ripiano dispositivi medici per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 2015 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici è dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando il ricorrente dichiari in udienza la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del pagamento delle quote previste dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La dichiarazione della parte è sufficiente a fondare la pronuncia in rito, non potendosi qualificare la fattispecie come cessazione della materia del contendere in assenza delle attestazioni regionali di pagamento. La natura processuale della definizione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il decreto della Direzione Generale Welfare di una Regione del Nord, con cui si certificava il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ad una pluralità di atti presupposti e conseguenti, tra cui i decreti ministeriali attuativi, le delibere delle aziende sanitarie e le comunicazioni inviate ai fornitori. Proponeva, inoltre, motivi aggiunti e domanda risarcitoria.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. La causa giungeva all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

In udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del pagamento delle quote previste dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il pagamento ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito delle censure articolate avverso gli atti impugnati.

Il Collegio ha escluso che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché le regioni non avevano depositato le attestazioni di pagamento. La verifica della satisfazione extraprocessuale dell’interesse si è rivelata, dunque, incompleta sotto il profilo documentale.

La pronuncia si fonda, pertanto, sulla sola dichiarazione resa dalla parte ricorrente, che ha espressamente affermato di non avere più interesse alla definizione della controversia. Su tale base il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi di compensazione integrale, valorizzando la natura in rito della pronuncia e il fatto che la definizione della causa è stata determinata dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, norma sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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