Ottemperanza e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 451 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario sia passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale pagamento delle somme riconosciute. In caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni, il dirigente della medesima amministrazione, senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al TAR Sicilia per conseguire l’esecuzione della sentenza n. 48/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Con quel titolo il giudice ordinario, previa riunione dei ricorsi, aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme riconosciute a ciascuno, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Formatosi il giudicato e decorso inutilmente il termine di legge dalla notifica del titolo, i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l’ordine di ottemperanza e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, anch’essa provata. Su questa base il ricorso è stato accolto.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. L’ordine è funzionale a garantire l’effettività del giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di quel termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio ha nominato commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario è stato individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente e senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha fondato tale previsione sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015: la norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando in tal senso TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre imposto al commissario il deposito degli atti esclusivamente tramite procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, e ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come foriero di responsabilità amministrativa.

Sulle spese, il Collegio ha applicato gli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. pen., liquidandole secondo il criterio della soccombenza e con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, per un importo di € 1.403,00 oltre accessori, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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