Insediamento produttivo in zona agricola speciale e riacquisto consortile delle aree (Cons. Stato n. 3495 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conformità della proposta insediativa alle prescrizioni del piano regolatore territoriale consortile costituisce presupposto di ammissibilità della proposta stessa, anche quando il regolamento consortile non annoveri espressamente tale profilo tra i criteri selettivi della procedura comparativa. Il giudizio di conformità urbanistica non può essere posticipato alla fase esecutiva di rilascio del titolo edilizio, perché l’eventuale non licenziabilità delle opere bloccherebbe l’esecuzione dell’insediamento prescelto o imporrebbe una modifica progettuale incompatibile con la parità di trattamento tra i concorrenti. Nelle zone agricole speciali di rispetto industriale, disciplinate dall’art. 14 delle NTA del PRTC, sono ammesse solo costruzioni a stretto servizio del fondo agricolo: non lo sono gli stalli per autobus, il serbatoio, il box e la stazione di lavaggio di un’autostazione, né rileva la loro pretesa natura pertinenziale o precaria. Il potere di riacquisto di cui all’art. 63 l. 448/1998 e all’art. 10 l.r. 19/2013 ha natura decadenziale e può essere esercitato solo sulle aree dell’insediamento già autorizzato e rimasto irrealizzato nel termine quinquennale.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un’area ricadente nel perimetro del piano regolatore territoriale consortile del Consorzio ASI di Salerno. Nel 2003 aveva ottenuto il nulla osta per un centro congressi sulle sole particelle classificate in zona D4; l’opera non è stata mai realizzata.

Una società partecipata dalla Regione ha chiesto l’insediamento di un’autostazione sull’intera area, attivando il riacquisto consortile. Seguita una procedura comparativa, il Consorzio ha preferito la proposta della società regionale in ragione del maggior incremento occupazionale e ha autorizzato il riacquisto dell’intera area, comprensiva delle particelle in zona agricola E. Il TAR Campania, sede di Salerno, ha respinto il ricorso della proprietaria. Questa ha appellato, deducendo l’incompatibilità urbanistica del progetto avversario e l’eccesso del riacquisto rispetto alle aree del progetto rimasto incompiuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per acquiescenza. La determinazione del prezzo, il decreto di riacquisto, il verbale di presa di possesso e la convenzione di insediamento sono atti meramente esecutivi della delibera impugnata in primo grado e non esprimono una nuova volontà provvedimentale.

Passando al merito, la Sezione ritiene infondata l’eccezione secondo cui la compatibilità urbanistica sarebbe estranea ai criteri selettivi. L’art. 39, co. 5, del Regolamento consortile non la menziona, ma si tratta del presupposto basilare di ammissibilità: una proposta in contrasto con la disciplina urbanistica è in nuce irrealizzabile. Il differimento del vaglio alla fase edilizia renderebbe inutile la gara o altererebbe la parità di trattamento.

Nel merito le censure sono fondate. Rilevanti porzioni del progetto avversario insistono sulla zona E, contrariamente a quanto attestato nella determina consortile, che la definiva “sterile”. L’art. 14 delle NTA del PRTC ammette in tale zona solo costruzioni a stretto servizio del fondo agricolo, e tali non sono gli stalli, il serbatoio, il box e la stazione di lavaggio. La Corte esclude la qualificazione pertinenziale e quella di opera precaria, richiamando il criterio funzionale e i precedenti Cons. Stato n. 5911 del 2025 e n. 4175 del 2025, nonché, sul carattere precario, Cons. Stato n. 10126 del 2025 e n. 8716 del 2025. Il soccorso istruttorio non può sanare una radicale inammissibilità modificando una parte essenziale della proposta.

Anche la zona D4 è assoggettata a un vaglio di compatibilità in concreto con gli obiettivi consortili degli artt. 15 e 16 l.r. 19/2013, che il Consorzio non ha svolto: il richiamo all’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 operato dal TAR non è sufficiente. Sul riacquisto, la Corte ribadisce la natura decadenziale del potere, già affermata da Cons. Stato n. 7210 del 2024 e n. 306 del 2022: esso opera solo sulle aree ove avrebbe dovuto sorgere l’insediamento autorizzato, cioè le particelle in zona D4, con conseguente illegittimità dell’acquisizione delle particelle in zona E.

L’accoglimento di questi motivi travolge l’intera gara e rende superfluo l’esame delle censure sul giudizio di prevalenza. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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