Elusione del giudicato e riapertura dell’istruttoria su adempimenti non imposti (Cons. Stato n. 3497 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, dichiarando di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato, subordini il rilascio del titolo abilitativo a una sostanziale riapertura del procedimento e a adempimenti istruttori estranei al dictum giudiziale pone in essere un comportamento elusivo dell’obbligo conformativo. L’obbligo di ottemperanza non si esaurisce nel rilascio formale del provvedimento, ma impone di attenersi ai soli accertamenti che il giudice dell’annullamento ha ritenuto necessari. La riapertura dell’istruttoria è legittima solo nei limiti in cui la sentenza da ottemperare l’abbia espressamente prevista. Ne consegue la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato e l’attivazione del commissario ad acta, chiamato a definire la posizione sostanziale nei termini conformativi fissati.
Il Fatto
L’Associazione ricorrente, proprietaria di un immobile destinato a laboratorio, aveva ottenuto dal giudice amministrativo l’annullamento del diniego di permesso di costruire finalizzato al cambio di destinazione in luogo di culto. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso con sentenza n. 483/2024; il Cons. Stato, Sez. IV, n. 3877/2025 aveva respinto l’appello del Comune. Con la successiva sentenza n. 3880/2025 la stessa Sezione, confermando con diversa motivazione la sentenza del TAR n. 2903/2024, aveva precisato il contenuto conformativo: l’istruttoria andava rinnovata solo per verificare il numero dei parcheggi necessari e l’idoneità di quelli indicati, ovvero per valutare la monetizzazione.
A seguito della pubblicazione delle sentenze, il Comune ha subordinato l’efficacia e il ritiro del titolo al versamento del contributo di costruzione e al deposito di una serie di integrazioni, riaprendo di fatto il procedimento. L’Associazione ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’elusione del giudicato e chiedendo che il commissario già nominato provvedesse al rilascio del permesso senza ulteriori adempimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità fondata sulla sopravvenuta sentenza n. 10412/2025 della Sezione II. La decisione è priva di incidenza diretta: in quella sede era il Comune ad aver dichiarato di non avere più interesse all’appello in ragione del provvedimento sopravvenuto.
La sentenza si limita a dichiarare l’improcedibilità dell’appello, con consolidamento degli effetti della sentenza del TAR Lombardia n. 161/2024. Nessun effetto estintivo può quindi derivarne sul presente incidente di esecuzione, che ha a oggetto la verifica del corretto adempimento degli obblighi conformativi.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama il contenuto precettivo della sentenza n. 3880/2025: l’esecuzione non si esaurisce nel rilascio tout court del titolo, ma la rinnovazione istruttoria era circoscritta alla dotazione dei parcheggi e alla eventuale monetizzazione. Il riferimento alla categoria delle attività culturali, ricreative e del tempo libero era stato introdotto in giudizio solo come parametro per quantificare gli standard.
Il Comune, in assenza di istanza dell’Associazione, ha invece inteso modificare la destinazione d’uso e imporre adempimenti ulteriori, rendendo più difficile e oneroso il rilascio del titolo. Tale condotta è elusiva di statuizioni divenute irretrattabili: l’Amministrazione, pur dichiarando di voler eseguire, pone a carico della ricorrente obblighi che esulano dal dictum giudiziale.
Il ricorso è pertanto accolto, con nullità degli atti adottati successivamente alla pubblicazione delle sentenze. Il commissario ad acta già nominato, individuato nel Prefetto di Milano o suo delegato, deve insediarsi entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa e valutare i parcheggi richiesti per il rilascio del permesso, in base alla destinazione compatibile con quella di edificio di culto, ovvero procedere alla loro monetizzazione. Le spese dell’incidente, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Comune secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.