Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1259 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’inerzia della Pubblica Amministrazione rispetto a una sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato. Accertato il mancato adempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato e fissa il termine per provvedere. La nomina del commissario ad acta resta riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, valutato il comportamento esecutivo dell’Ente in cause analoghe. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Trani, con sentenza n. 935/2024 pubblicata il 2 maggio 2024, l’accertamento delle proprie pretese nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’USR Puglia. La sentenza, notificata in copia conforme il 9 maggio 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dal Funzionario Giudiziario il 27 novembre 2024.

Decorsi inutilmente i termini, i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Puglia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si è costituita con comparsa di stile e documenti, senza dare attuazione alla pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la propria competenza: i ricorrenti si sono legittimamente rivolti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza a fronte di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, per ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non risulta alcun adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta. La domanda di ottemperanza è stata pertanto accolta, con ordine all’Ente di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza.

Quanto al termine, il TAR ha fissato sessanta giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine. Il Collegio ha motivato la riserva considerando il comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause dopo l’adozione di sentenze di ottemperanza, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori costituiti in solido per loro dichiarazione antistataria. Il Tribunale ha inoltre disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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