Velux su sottotetto abitabile e limite tecnico-estetico del regolamento edilizio (TAR Liguria n. 357 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di superficie finestrata ricavabile mediante velux sulle falde dei tetti degli edifici esistenti, previsto dal regolamento edilizio in ragione di un metro quadrato ogni quaranta metri quadrati di superficie coperta dal tetto, attiene alle caratteristiche tecnico-estetiche delle coperture e si applica a tutti i tagli praticabili sulle falde, compresi quelli su locali già abitabili. Il riferimento del regolamento alle soffitte e ai volumi non abitabili concerne esclusivamente l’esclusione dei terrazzi in falda, non anche i velux. Il limite massimo regolamentare non contrasta con i rapporti aero-illuminanti minimi previsti dall’art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 1975, poiché opera su un piano distinto e ulteriore rispetto ai requisiti igienico-sanitari, già garantiti nei vani abitabili. È pertanto legittimo il diniego di accertamento di conformità fondato sul superamento di tale soglia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per la modifica delle coperture di un immobile, comprendente l’apertura di velux a tetto e la realizzazione di un terrazzo a tasca sulla falda. Il Comune ha rigettato l’istanza limitatamente alla diversa posizione e dimensione dei velux, rilevando il superamento del limite massimo di superficie finestrata previsto dall’art. 21 del regolamento edilizio comunale, pari a un metro quadrato ogni quaranta metri quadrati di superficie coperta dal tetto.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento deducendo la violazione e falsa applicazione della norma regolamentare, sul presupposto che il limite operasse solo per soffitte e volumi non abitabili, e la mancata conclusione del procedimento quanto al terrazzo a tasca. Nel corso del giudizio, preso atto della precisazione comunale sull’ambito del diniego, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere sul secondo motivo. La questione centrale resta dunque l’interpretazione della norma regolamentare sui velux.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riporta il testo dell’art. 21 del regolamento edilizio, nella parte in cui consente di praticare tagli sulle falde per ricavare abbaini e velux, con esclusione di terrazzi in falda annessi a soffitte o volumi non abitabili, in ragione di un metro quadrato di superficie finestrata ogni quaranta metri quadrati di superficie coperta dal tetto, nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed estetiche dell’edificio e del contorno.
Secondo i ricorrenti, il limite sarebbe riferibile alle sole soffitte e ai volumi non abitabili, perché, applicato ai locali abitabili, confliggerebbe con il fattore di luce diurna minimo previsto dall’art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 1975. Il TAR respinge questa lettura. Il richiamo alle soffitte e ai volumi non abitabili riguarda unicamente l’esclusione dei terrazzi in falda, giacché i locali di sgombero non necessitano di terrazzi, che postulano un uso abitativo del locale cui sono annessi.
Il limite massimo regolamentare, quindi, attiene alle caratteristiche tecnico-estetiche delle coperture a falde degli edifici esistenti, secondo la prospettiva dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, e non ai rapporti aero-illuminanti dei locali sottostanti, disciplinati da una distinta norma del regolamento. Ne consegue che la soglia vale per tutti i tagli praticabili nelle falde, compresi i velux sulle coperture di locali già abitabili.
Il Collegio qualifica come fallacia logica l’argomentazione fondata sul D.M. 5 luglio 1975, che finisce per provare troppo. La norma regolamentare pone limiti massimi per finalità tecnico-estetiche, mentre la disciplina ministeriale fissa limiti minimi per finalità igienico-sanitarie. Nei vani sottotetto abitabili di edifici esistenti i rapporti minimi aero-illuminanti sono già garantiti e attestati dalla certificazione di agibilità, sicché l’apertura dei velux costituisce un quid pluris, assoggettabile a limiti massimi.
Il primo motivo è dunque infondato. Il secondo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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