Utilizzatore del bungalow abusivo responsabile dell’abuso e sanzione in misura massima (Cons. Stato n. 1363 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile dell’abuso edilizio, destinatario dell’ordine di demolizione e della sanzione per la sua inottemperanza, è chi abbia una relazione materiale con il bene tale da poterne eseguire la rimozione, indipendentemente dal titolo giuridico sottostante. È pertanto legittimo destinatario dell’ordine di demolizione e della sanzione il privato utilizzatore della struttura prefabbricata, proprietario o possessore della stessa e locatario della piazzola sulla quale è stabilmente installata, con esclusione dell’accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ. Qualora l’abuso insista su area sottoposta a vincolo paesaggistico o idrogeologico, la sanzione pecuniaria va irrogata in misura massima ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, senza alcuna discrezionalità nella modulazione. La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione consolida i suoi effetti e rende inammissibili le censure che ne contestino i presupposti in sede di gravame avverso l’atto applicativo.
Il Fatto
La vicenda riguarda gli abusi realizzati nell’area di un camping compreso in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, dove sono state collocate numerose piazzole e altrettante strutture abitative prefabbricate. Il Comune, accertata la realizzazione delle opere senza titolo, ha ingiunto la demolizione con ordinanza rimasta inoppugnata e non eseguita.
Preso atto dell’inottemperanza, l’ente ha confermato l’acquisizione della struttura e dell’area di sedime al patrimonio comunale e ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso dei destinatari quanto alla sola sanzione, ritenendo che il Comune avesse applicato il massimo a tutti i soggetti coinvolti senza valutare le singole posizioni e il potere effettivo di ciascuno sul bene. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame richiamando i propri recenti arresti resi su analoghe vicende. Il punto centrale è la nozione di responsabile dell’abuso: secondo l’orientamento condiviso, essa ricomprende chi abbia una relazione materiale con il bene tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato, a prescindere dal titolo e dal ruolo attivo nella violazione.
Quanto alla natura del bene, la Corte esclude l’operatività dell’accessione: l’appellato aveva stipulato un contratto di locazione della piazzola per allocarvi il proprio bungalow, acquistato come struttura prefabbricata, e la possibilità di ottemperare è confermata dalla rimozione effettuata da altri utilizzatori muniti di titolo corrispondente. La struttura, non destinata a esigenze meramente temporanee, necessitava di titolo edilizio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, come accertato nell’ingiunzione non impugnata.
Sul piano sanzionatorio, il Collegio rileva che l’abuso è stato realizzato su area vincolata, sicché la sanzione non poteva che essere irrogata in misura massima, senza margini discrezionali. La contestata carenza di proporzionalità è esclusa, così come la questione di legittimità costituzionale, che muove dall’infondato presupposto di una radicale estraneità dell’appellato all’abuso.
La Corte affronta poi le ulteriori eccezioni degli appellati, in gran parte dichiarate inammissibili perché nuove in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., che circoscrive il thema decidendum ai motivi dedotti in primo grado. Le censure sulla trasmissibilità delle sanzioni agli eredi e sul difetto di imputabilità non trovano ingresso. Quanto alla posizione dell’erede, si osserva che alla data del decesso i presupposti dell’acquisizione e della sanzione si erano già concretizzati, e che gli aventi causa acquistano il bene nelle condizioni in cui si trova al momento della successione.
L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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