Quote latte, intimazione di pagamento impugnabile solo per vizi propri (TAR Lombardia n. 3460 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, al pari dell’atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è impugnabile esclusivamente per vizi propri. Le censure che attengono alla determinazione sostanziale del debito, ivi comprese quelle che denunciano il contrasto della pretesa con il diritto dell’Unione europea, devono essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici. La definitività di questi ultimi preclude al giudice di sindacare il merito della pretesa, anche in presenza di sentenze della Corte di Giustizia UE che abbiano dichiarato l’incompatibilità della normativa nazionale. Sul ricorrente grava, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare l’estinzione del debito per compensazione o pagamento.

Il Fatto

La ricorrente è un’azienda agricola che svolge attività di allevamento per la produzione di latte vaccino e che, fino al 31 marzo 2015, era sottoposta al regime del prelievo supplementare. La società impugna l’intimazione di pagamento e l’atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con i quali l’agente della riscossione ha chiesto il versamento di complessivi importi a titolo di prelievo per le annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

I due atti si fondano su una cartella di pagamento emessa per il medesimo prelievo. Oltre all’annullamento, la ricorrente propone domanda risarcitoria e chiede l’accertamento dell’inesistenza del debito e il ricalcolo del prelievo in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno giudicato incompatibile la normativa nazionale in materia di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Si costituiscono in giudizio l’AGEA e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina della riscossione: ricevuto il ruolo, l’agente invia la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. Decorso inutilmente il termine, e qualora l’espropriazione non inizi entro un anno dalla notifica, occorre la preventiva notifica dell’intimazione ad adempiere, che l’art. 50, secondo comma, dello stesso d.P.R. richiede redatta su modello ministeriale. Da qui la distinzione tra atti presupposti e atti della fase esecutiva.

Su questo punto il Tribunale richiama un consolidato orientamento: l’intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, mentre le doglianze sulla determinazione sostanziale del debito vanno dedotte contro gli atti prodromici (Cass. civ., sez. V, n. 8704 del 2013; Cons. Stato, sez. III, n. 3910 del 2022; TAR Lombardia, sez. II, n. 1901 del 2023). Identica regola vale per l’atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Cass. civ., sez. VI, n. 19699 del 2019).

In materia di quote latte, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che anche il contrasto con il diritto dell’Unione europea deve essere fatto valere mediante impugnazione tempestiva dei provvedimenti che fondano la pretesa (Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2024). La definitività del prelievo preclude quindi di invocare le sentenze della Corte di Giustizia UE rese nelle cause C-348/2018, C-46/18 e C-377/2019. La stessa Corte ha del resto escluso la rimessione in discussione degli atti amministrativi dopo la scadenza dei termini di impugnazione, a tutela della stabilità dei rapporti giuridici.

Ne deriva l’inammissibilità dei motivi con cui si contesta nel merito la determinazione del prelievo e degli interessi: tali censure, compresa quella sull’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, avrebbero dovuto rivolgersi contro le cartelle. Quanto alla mancata notifica degli atti prodromici, la ricorrente aveva già impugnato la cartella presupposta, con giudizio definito dal Cons. Stato con sentenza n. 3796 del 2019: le irregolarità notificatorie sono perciò irrilevanti.

Resta il motivo sulla compensazione con i crediti PAC e su altre procedure esecutive. Il Collegio lo respinge: la relazione di AGEA non è del tutto aderente alla richiesta istruttoria, ma la ricorrente non ha assolto l’onere probatorio sull’estinzione del debito. Non è chiarito se le trattenute siano avvenute prima o dopo la notifica degli atti prodromici, né è documentato il pagamento conseguente ad altre esecuzioni. La giurisprudenza richiamata (TAR Piemonte, sez. II, n. 822 del 2024) esclude che le sole trattenute sugli aiuti comunitari dimostrino il recupero del prelievo. Generica è infine la domanda risarcitoria, priva di indicazione del danno e del suo ammontare. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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