Anticipo spese legali e ripetizione dell’indebito: atto dovuto senza termini (Cons. Stato n. 3633 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero, da parte della pubblica amministrazione, delle somme anticipate a titolo di spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 costituisce ripetizione dell’indebito, ossia esercizio di un potere del tutto vincolato e privo di valenza provvedimentale, non di autotutela. Ne consegue che l’attività di recupero non è soggetta ad alcun termine procedimentale, salvo quello di prescrizione decennale, e non è regolata dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, né richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto. La posizione del dipendente che chiede di conservare l’anticipazione ha natura di diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente qualificazione dell’azione come accertamento di diritti. La condanna definitiva per uno solo dei reati ascritti, anche a titolo di dolo, invera il presupposto della rivalsa, restando irrilevante la declaratoria di prescrizione per gli altri e non essendo frazionabile l’attività difensiva.

Il Fatto

Un funzionario di polizia viene indagato per condotte risalenti al 2001. Assolto in primo grado, ottiene dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, l’anticipazione delle spese legali per € 82.620,00, con espressa riserva di ripetizione in caso di sentenza definitiva di condanna. In appello la condanna per falso ideologico si accompagna alla declaratoria di prescrizione per calunnia e arresto illegale; la pronuncia viene sostanzialmente confermata in Cassazione.

Dopo il giudicato, l’Amministrazione chiede la restituzione della somma. Il ricorso avverso la richiesta viene respinto dal TAR Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11750 del 2025. Il condannato appella deducendo vizi di motivazione, eccessiva durata del procedimento, lesione dell’affidamento, applicabilità dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e impossibilità di rivalersi per i reati estinti per prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della situazione giuridica. La pretesa di conservare l’anticipazione è un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale: la soddisfazione non passa necessariamente per un provvedimento amministrativo. Il thema decidendum si riduce quindi alla fondatezza della pretesa, restando irrilevanti i vizi degli atti ministeriali. Da ciò deriva che il recupero è atto dovuto, privo di discrezionalità, e il suo mancato esercizio configurerebbe danno erariale.

La conseguenza operativa è duplice: nessun termine procedimentale vincola l’Amministrazione, salvo la prescrizione decennale decorrente dal fatto generativo del diritto alla ripetizione; e non trovano applicazione le garanzie dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La ripetizione non equivale ad autotutela, non richiede comparazione con l’interesse del debitore e non impone la motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, secondo il richiamato indirizzo (Cons. Stato, sez. VI, n. 9115 del 2023).

Quanto al legittimo affidamento, la Corte ne riconosce il rango di principio consolidato, ma esclude che nella specie vi sia base affidante: l’atto di concessione del 2009 faceva espressamente salva la ripetizione, e l’Amministrazione ha tenuto condotte coerenti con l’intento di recuperare, dalla richiesta seguita al giudicato alla riattivazione della procedura.

Sul diritto sostanziale, la Sezione conferma l’orientamento della sentenza n. 7864 del 2025. Sia l’art. 32 della legge n. 152 del 1975 sia l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 prevedono la ripetibilità all’esito definitivo del giudizio penale, inteso complessivamente e non per singoli gradi. La condanna definitiva per falso ideologico, reato doloso, e la condanna al risarcimento verso le parti civili integrano il presupposto anche a prescindere dall’esito dei reati estinti. L’attività difensiva, inoltre, è indivisibile e non parcellizzabile per singoli capi di imputazione. La censura sull’archiviazione per lesioni è inammissibile, non essendo stata dedotta come motivo in primo grado.

Infine, la Corte esclude l’ingiustificato arricchimento sull’IVA: il peso economico della difesa, imposta compresa, grava sul cliente, che restituendola evita una locupletazione indebita. L’appello è respinto, con spese liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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