Transazione emotrasfusi: il giudicato sul nesso causale preclude l’accesso (Cons. Stato n. 3630 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria, che abbia escluso il nesso di causalità tra le trasfusioni e i danni alla salute, preclude in radice l’accesso alla procedura transattiva di cui all’art. 33 della legge n. 222/2007 e all’art. 2, commi 361 e 362, della legge n. 244/2007. La sussistenza del nesso causale costituisce presupposto indefettibile della transazione, come precisato dall’art. 2 del d.m. n. 132/2009. Il diniego dell’amministrazione fondato sull’assenza di tale requisito è pertanto legittimo. Ne consegue il rigetto anche della domanda di danno da ritardo, poiché l’istante non ha titolo a conseguire il bene della vita e l’inerzia dell’amministrazione non può generare un pregiudizio risarcibile in assenza del diritto azionato.
Il Fatto
Gli appellanti, eredi e aventi causa di un soggetto deceduto nel 2007 per patologia correlata a somministrazione di plasmaderivati, chiedevano l’accertamento del diritto ad accedere alla procedura transattiva prevista dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, con condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni da illegittimo rigetto e da illegittima durata del procedimento.
Il Ministero della Salute aveva respinto l’istanza nel 2019, a nove anni dalla presentazione, all’esito del giudizio civile promosso dal de cuius per i danni da trasfusione, definito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso di primo grado; di qui l’appello, articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la ragione più liquida della decisione in un dato incontestabile: la sentenza della Corte di appello di Torino del marzo 2010, divenuta definitiva, aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e i lamentati danni alla salute. La Corte territoriale, ricostruendo l’enunciato controfattuale, aveva ritenuto che i controlli preventivi sui donatori non avrebbero comunque impedito l’evento, collocando le probabilità di efficace prevenzione sotto la soglia del 50%.
Tale statuizione, coperta da giudicato, esclude in radice uno dei due requisiti necessari per accedere alla transazione, ossia l’esistenza del nesso causale tra danni e trasfusioni, rendendo irrilevante ogni accertamento sull’altro presupposto, la pendenza del giudizio civile.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: l’art. 33 della legge n. 222/2007 e l’art. 2, commi 361 e 362, della legge n. 244/2007 autorizzano il Ministero a stipulare transazioni con i soggetti danneggiati che abbiano instaurato azioni risarcitorie pendenti; il d.m. n. 132 del 28 aprile 2009 individua i criteri, tra cui l’esistenza del nesso causale (art. 2); il d.m. 4 maggio 2012 aggiunge il presupposto dell’assenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione; il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha previsto l’equa riparazione per chi abbia presentato domanda di adesione entro il 19 gennaio 2010.
Sull’assenza del nesso causale si infrange sia l’asserita illegittimità del diniego, in realtà legittimamente giustificato, sia la richiesta del danno da ritardo, non avendo gli appellanti titolo a ottenere il bene della vita. Il Collegio osserva inoltre che gli interessati avrebbero potuto esperire l’azione contro il silenzio per sollecitare la definizione dell’istanza, ma non risulta che l’abbiano proposta.
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di causa in ragione della natura della pretesa azionata.
Nota della Redazione
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