Cessata la materia del contendere per riconoscimento del titolo e condanna alle spese per il superamento dei termini (TAR Lazio n. 12886 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti adottati dall’Amministrazione nel corso del giudizio avverso il silenzio inadempimento determinano la cessazione della materia del contendere solo se realizzano pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo, seppure condizionato al superamento di una prova attitudinale, soddisfa la pretesa azionata e giustifica la declaratoria di cessazione. Il superamento dei termini per l’avvio dell’istruttoria e per la conclusione del procedimento, fissati dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, comporta la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo abilitativo conseguito all’estero, ha presentato al Ministero della Salute un’istanza di riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia della professione di -OMISSIS-, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, la interessata ha adito il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti assunti in corso di giudizio determinano la cessazione della materia del contendere solo ove realizzino pienamente l’interesse sostanziale sotteso all’azione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva comunicato in giudizio l’avvenuta adozione del decreto di riconoscimento del titolo, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale. La ricorrente ha convenuto sulla natura satisfattiva del provvedimento, insistendo unicamente per la condanna alle spese, atteso che l’istruttoria era stata avviata solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, considerato l’oggettivo venir meno dell’inerzia e la piena realizzazione della pretesa fatta valere con il ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato il superamento dei termini normativamente prescritti per l’avvio dell’istruttoria e per l’adozione del provvedimento, applicando il criterio della soccombenza virtuale e condannando il Ministero alla refusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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