Nessun riconoscimento automatico dell’odontotecnico laureato in Romania senza requisiti minimi (Cons. Stato n. 3724 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali di dentista postula che il titolo di formazione sia stato rilasciato da un organismo competente dello Stato membro, corrisponda alla denominazione tassativamente indicata nel punto 5.3.2 dell’Allegato V alla Direttiva 2005/36/CE e attesti il possesso dei requisiti minimi di formazione di cui all’art. 34 della stessa Direttiva. In difetto di tali condizioni, il diniego opposto dall’amministrazione è legittimo e non integra alcuna disparità di trattamento, non essendo omologabili fattispecie in cui la qualifica di riferimento sia invece tabellata ai fini del riconoscimento automatico. Il regime generale di riconoscimento ex artt. 10 ss. della Direttiva non opera automaticamente, ma richiede uno scrutinio di merito sulla natura del titolo e sull’autorità che lo ha rilasciato; laddove la formazione sia stata acquisita presso un istituto non accreditato, difetta il presupposto per l’imposizione di misure compensative.

Il Fatto

L’appellante, diplomato odontotecnico nel 1989, ha conseguito nel 2008 la laurea in Romania presso l’Università statale di Oradea, con specializzazione in odontoiatria, dopo essere stato ammesso direttamente al terzo anno sulla base di un’equivalenza dei primi due anni maturata presso un istituto sammarinese.

Dopo una prima istanza di riconoscimento del 2009 rimasta senza esito e un diniego del 2017 non impugnato, nel 2022 ha presentato una nuova domanda, allegando un certificato dell’autorità rumena del 2018 e documentazione attestante l’iscrizione a un corso denominato “Doctor of Science in Denturitry” presso un ateneo statunitense, veicolata da un istituto sammarinese. Il Ministero della Salute ha negato il riconoscimento con nota direttoriale del 7 dicembre 2023, previo preavviso di rigetto. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 22528 del 2024, da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra sistema di riconoscimento automatico e regime generale. Il primo, disciplinato dagli artt. 21 ss. della Direttiva 2005/36/CE, opera in modo vincolato al ricorrere delle condizioni minime di formazione, purché i titoli siano rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri e accompagnati dai certificati dell’Allegato V.

Per l’odontoiatria, l’art. 34 della Direttiva richiede almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno; il punto 5.3.2 dell’Allegato V elenca tassativamente, per ciascuno Stato membro, denominazione del titolo, ente rilasciante e certificato. Per la Romania la qualifica tabellata è quella di “medic dentist“, conseguibile con il “diploma de licenta de medic dentist”.

Nel caso concreto il Collegio ravvisa due profili ostativi evincibili per tabulas: il titolo speso non corrisponde a quello tabellato e il certificato non attesta la conformità ai requisiti minimi di formazione. Ne consegue la legittimità del diniego del riconoscimento automatico.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la fattispecie asseritamente analoga riguarda la qualifica di medico specialista in medicina sportiva, che figura nelle tabelle della Direttiva: manca dunque l’identità assoluta della situazione, di cui l’interessato deve dare prova rigorosa, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 621 del 2026).

Passando al regime generale, la Corte sottolinea che esso non assicura il riconoscimento automatico ma impone lo scrutinio di merito, ruotando attorno alle nozioni di titolo di formazione e autorità competente ex art. 3 della Direttiva. Gli approfondimenti istruttori, anche tramite l’autorità sammarinese, hanno acclarato che l’istituto veicolante non è un’istituzione accademica ma una società privata di supporto alla didattica, non accreditata al rilascio di titoli, e che l’ateneo statunitense non è accreditato a San Marino. È quindi radicalmente insussistente un titolo rilasciato da organismi abilitati, né si giustificano misure compensative, avendo l’appellante svolto i primi due anni presso un istituto non accreditato, inficiando il successivo percorso rumeno. L’appello è infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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