Revocazione per errore di fatto sull’omessa richiesta di improcedibilità (Cons. Stato n. 3725 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., l’omessa percezione del contenuto materiale del verbale di udienza dal quale risulti la richiesta della parte di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’errore deve consistere in una pura e semplice errata od omessa percezione degli atti del giudizio, vertire su un punto non controverso e non espressamente motivato, e presentare nesso causale diretto con la decisione finale. Dinanzi alla dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, emanata prima che la causa sia trattenuta, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma solo prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in virtù del principio dispositivo che governa il processo amministrativo.

Il Fatto

Una parte appellante propone revocazione avverso una sentenza di questa Sezione che, all’esito di un giudizio di smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., aveva confermato la pronuncia di primo grado del TAR Puglia, dichiarando in parte inammissibili, irricevibili o improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, con condanna alle spese di appello in misura pari a euro 6.000,00 in favore delle parti appellate costituite.

La ricorrente sostiene che il giudice di appello non si sia avveduto della dichiarazione, verbalizzata all’udienza da remoto del 4 dicembre 2024, con cui il difensore delle appellanti aveva chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Da qui il ricorso per errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei tre requisiti che, per costante insegnamento, l’errore revocatorio deve rispettare: la pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti; l’attinenza a un punto non controverso e non espressamente motivato; il nesso causale diretto tra errore e decisione finale.

Richiamata la giurisprudenza sul cd. errore sul fatto processuale, inteso come errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto del processo che si traduce in omessa pronuncia su una censura o un’eccezione, la Corte verifica la sussistenza di tutti i requisiti nel caso concreto. La sentenza revocanda ha omesso di considerare la specifica istanza avanzata all’udienza; tale richiesta formava oggetto del contenuto meramente materiale del verbale di udienza; essa costituiva punto non controverso e non espressamente motivato.

Il Collegio sottolinea il profilo causale: l’omessa percezione della richiesta ha influito direttamente sull’esito del giudizio. Ove fosse stata considerata, il giudice di appello non avrebbe potuto fare altro che dichiarare l’improcedibilità dell’appello. In presenza di espressa dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e diverse richieste avverse, opera il principio dispositivo in senso ampio: la parte ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è pertanto accolto sul piano rescindente e su quello rescissorio. La sentenza impugnata è revocata e sostituita da una pronuncia di improcedibilità di tutte le domande originariamente proposte. Poiché la revocazione è stata proposta da una sola delle originarie appellanti, gli effetti si dispiegano soltanto nei confronti della ricorrente, per l’efficacia relativa del giudicato. Le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di revocazione sono compensate, in ragione della natura in rito della pronuncia, della costituzione di mero stile e del ruolo marginale delle Amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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