Onere di prova dell’epoca di edificazione e difetto di istruttoria (Cons. Stato n. 3825 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contestazione dell’abusività di un’opera, grava sul proprietario l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo edilizio oppure di provare la risalenza dell’immobile a un periodo anteriore alle norme che hanno imposto il titolo abilitativo. Tale onere conosce un temperamento secondo ragionevolezza quando il privato allega elementi dotati di un alto grado di plausibilità. Il Comune, nel motivare l’ordinanza di demolizione, non può trascurare del tutto tali elementi, perché il loro mancato esame integra un difetto di istruttoria e un vizio di motivazione.

Il Fatto

L’appellante impugna davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione di una serie di manufatti realizzati su un immobile e su un’area adibita a frutteto. La ricorrente sostiene di aver acquistato il bene nel 1997 e di averlo abitato indisturbata fino al sopralluogo della polizia giudiziaria del gennaio 2020. Il venditore aveva dichiarato nell’atto che l’immobile era stato edificato prima del 1° settembre 1967, con regolare licenza edilizia e senza modifiche rilevanti ai sensi dell’art. 40 della l. n. 47/1985. La ricorrente riferisce inoltre che il Comune non ha potuto reperire la documentazione a causa dell’incendio dell’archivio comunale del dicembre 2000.

Il TAR respinge il ricorso, ritenendo non provata la non abusività dell’opera: la ricorrente si sarebbe limitata alla mera allegazione della pre-esistenza del manufatto, senza offrire elementi di prova concreti, e la data dichiarata dal venditore non sarebbe supportata da riscontri documentari o indiziari. Propone appello la ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la regola generale sull’onere della prova: chi contesta l’abuso deve dimostrare il titolo edilizio oppure la risalenza dell’immobile a un’epoca anteriore all’imposizione del titolo abilitativo. Su questo punto la Corte conferma l’impostazione del primo giudice.

Il Collegio ammette però un temperamento secondo ragionevolezza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3177 del 2016. Quando il privato allega elementi dotati di un alto grado di plausibilità a sostegno della tesi della realizzazione ante 1967, l’amministrazione non può ignorarli.

Nel caso concreto l’appellante ha prodotto una relazione tecnica che richiama i rilievi aerofotogrammetrici del 1956, dai quali risulterebbe la presenza dell’immobile. La relazione segnala inoltre che all’epoca il Comune era privo di piano regolatore generale e che la perimetrazione del centro abitato sarebbe avvenuta solo nel 1972; il certificato di destinazione urbanistica del 1997 indicherebbe l’inclusione nel perimetro urbano in epoca ancora successiva. Da qui la tesi che l’opera non necessitasse di titolo autorizzativo.

La Corte riconosce che si tratta di un atto di parte, inidoneo a formare la piena prova dei fatti. Tuttavia esso costituisce un indice del difetto di istruttoria dell’amministrazione, tanto più che richiama un dato oggettivo come il rilievo aereo del 1956, già nella disponibilità del Comune. Il provvedimento impugnato trascura completamente questo aspetto, che integra una ragionevole presunzione in favore della tesi dell’appellante, e non motiva adeguatamente sul punto.

L’appello è quindi accolto. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto e l’atto impugnato è annullato, restando salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi all’esito delle verifiche del caso. Le spese di lite del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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