Nullità della sentenza a sorpresa per lesione del diritto di difesa (Cons. Stato n. 7400 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra nullità, con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., la sentenza che dichiari l’inammissibilità del ricorso su una questione non devoluta nel giudizio, né eccepita dalla parte non costituita, né rilevata d’ufficio con il previo avviso alle parti. L’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio, a pena di decisione a sorpresa. La relativa omissione comprime il diritto di difesa e determina l’annullamento della pronuncia. Il vizio assorbe ogni ulteriore censura di merito.
Il Fatto
Le appellanti sono comproprietarie di un opificio industriale sito nel Comune di Avella, acquistato mediante decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L’immobile era stato edificato in forza di licenza edilizia e poi trasformato con successiva concessione edilizia. Riscontrate alcune difformità rispetto ai titoli, le proprietarie hanno presentato al Comune un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per il rilascio del titolo in sanatoria e per l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’istanza era corredata di relazione paesaggistica, in ragione del regime di tutela vigente sull’area.
Decorso il termine di sessanta giorni senza pronuncia dell’amministrazione, le interessate hanno adito il TAR Campania per l’annullamento del diniego tacito e la condanna al rilascio del provvedimento, chiedendo in subordine l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento per omessa trasmissione dell’istanza alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Il Comune non si è costituito. Il TAR, con sentenza semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ha dichiarato il ricorso inammissibile, sul rilievo che nella pendenza di un’istanza di accertamento di conformità paesaggistica non si forma il silenzio-diniego ex art. 36 del testo unico dell’edilizia. Contro tale pronuncia è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara anzitutto validamente costituito il contraddittorio, essendo l’appello notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune risultante dai pubblici registri.
Nel merito, il primo motivo deduce la nullità della sentenza per essere stata fondata su una questione non devoluta nel giudizio, non eccepita dalla controparte, non costituitasi, e neppure sollevata d’ufficio con il previo avviso alle parti. La censura è accolta e giudicata assorbente.
Il Collegio ricostruisce il percorso del giudice di primo grado: il ricorso contro il silenzio-rigetto ex art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 è stato dichiarato inammissibile sul presupposto che l’ipotesi di silenzio significativo non si formi quando, per la sanatoria edilizia dell’abuso, sia richiesta anche quella paesaggistica, mediante l’accertamento di compatibilità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Tale questione, però, non era stata introdotta nel giudizio da alcuna delle parti, né dal giudice attraverso il potere di rilievo ufficioso disciplinato dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. La norma mira a porre la parte in condizione di controdedurre sulla questione e ad evitare una decisione a sorpresa, rispetto alla quale l’interessato non abbia avuto modo di esporre le proprie difese. È quanto si è verificato nel caso concreto.
Ricorre quindi una lesione del diritto di difesa, espressamente presidiato dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.. La sentenza appellata va annullata con rimessione al giudice di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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