Nesso di causalità ed equo indennizzo: sindacato sul Comitato di verifica (TAR Marche n. 391 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità. Al giudice è vietato sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico, fondato su nozioni scientifiche e su valutazioni tecnico-discrezionali. Il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio non può essere contraddetto da altri pareri sanitari, ivi compresi quelli di parte, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti. Ne consegue l’inammissibilità della CTU, non potendo il giudice sostituirsi al Comitato. Sono altresì inammissibili le domande volte all’accertamento diretto, da parte del giudice, del nesso causale tra condizioni di servizio e patologia e del diritto all’equo indennizzo.

Il Fatto

Il ricorrente, già ispettore capo del Corpo forestale dello Stato, ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Politiche Agricole ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per una patologia neoplastica della laringe, ritenuta ascrivibile alla prima categoria della tabella A.

La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto l’infermità come ascrivibile a quella categoria, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, non ravvisando fattori specifici idonei a dar luogo alla genesi neoplastica. Il riesame confermava il giudizio negativo e su quel parere si è fondato il decreto ministeriale impugnato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione, sostenendo che il nesso causale, anche solo concausale, emergerebbe dalla tipologia di attività svolta, caratterizzata da interventi di spegnimento di incendi boschivi con esposizione pluriennale a fumo, gas di combustione e liquidi ritardanti. Ha chiesto una consulenza tecnica di ufficio medico-legale e ha censurato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la motivazione insufficiente dell’atto, limitata al richiamo del parere del Comitato.

Il Tribunale ha respinto il ricorso. Ha escluso la necessità della CTU, ritenendo sufficienti le risultanze processuali, e ha ribadito il perimetro del proprio sindacato, richiamando TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 1506/2020, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 107/2024 e TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 467/2019. Il giudice non può sostituire il giudizio medico-scientifico dell’organo tecnico con quello di un CTU nominato d’ufficio.

Ha poi dichiarato inammissibili le domande di accertamento diretto del nesso causale e del diritto all’equo indennizzo, perché il sindacato giurisdizionale non può intestare all’autorità giudiziaria competenze legislativamente attribuite alla pubblica amministrazione.

Nel merito, il Collegio non ha ravvisato incongruenze macroscopiche, travisamenti in fatto o palesi illogicità. Ha rilevato una divergenza tra le difese amministrative, incentrate sulle condizioni lavorative in contesti disagiati, e quelle giudiziali, imperniate sull’attività antincendio. Ha inoltre osservato che, tolto un riferimento documentale, non emerge prova dell’attività di prevenzione incendi né alcun dato numerico sugli interventi. Le tesi del ricorrente restano asserzioni corroborate da relazioni tecniche di parte, prive di riscontro fattuale o documentale idoneo a incrinare l’attendibilità del giudizio tecnico. La stessa dichiarazione del Comandante provinciale colloca l’attività antincendio in posizione marginale rispetto alle condizioni disagiate di servizio. Infine, dagli atti emerge che il ricorrente era fumatore e che, secondo la stessa relazione di parte, il tabagismo può essere causa o concausa della patologia.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese anche in ragione del carattere risalente della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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