Pensione privilegiata: l’accertamento ai fini dell’equo indennizzo non è definitivo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 38 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’ascrivibilità tabellare di un’infermità compiuto in sede di equo indennizzo non ha carattere di definitività nel successivo giudizio avente a oggetto la pensione privilegiata ordinaria. Il principio dell’unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio opera, per le richieste successive al 22 gennaio 2002, nei limiti fissati dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, ma non vincola il giudice contabile alla rivalutazione del merito sanitario. Il giudice procede pertanto a una rivalutazione ex novo della documentazione amministrativa e sanitaria, senza essere vincolato alle conclusioni degli organi tecnici intervenuti nel corso degli anni. Ai fini dell’ascrivibilità alla Tabella A, le menomazioni plurime ciascuna ascrivibile alla Tabella B non si cumulano, salvo che riguardino uno stesso organo o una stessa funzione, secondo l’art. 6, comma 3, lettera g), secondo periodo, del D.M. 12 febbraio 2004.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con funzioni di capo equipaggio, aveva riportato nel 1992 un trauma cranio-cervicale e al ginocchio sinistro in un incidente automobilistico occorso alla volante di servizio. L’infermità veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto dell’8 giugno 1998 e ascritta alla Tabella A, VIII categoria, in misura massima, ai fini dell’equo indennizzo.
Nel marzo 2023 l’INPS rigettava la domanda di pensione privilegiata ordinaria, recependo il verbale della Commissione Medica di Verifica che aveva giudicato l’infermità non ascrivibile. Il ricorrente adiva quindi il giudice delle pensioni, chiedendo il riconoscimento del diritto con decorrenza dal 23 novembre 2021 e, in via istruttoria, una verificazione tecnica. L’INPS chiedeva il rigetto nel merito e, in subordine, la previa deduzione di quanto già percepito a titolo di equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento del diritto alla pensione privilegiata in relazione a un’infermità pacificamente riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma ritenuta non ascrivibile dalla Commissione di Verifica. Il nodo è il rapporto tra il giudizio tabellare del 1998 e quello attuale.
Il giudice chiarisce che l’accertamento del 1998 ai fini dell’equo indennizzo non ha carattere di definitività nel presente giudizio. Il principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio è stato introdotto dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, in vigore dal 22 gennaio 2002, e opera per le richieste successive a tale data. Ne deriva che il giudice procede a rivalutazione ex novo della documentazione, senza vincolo alle conclusioni degli organi tecnici.
Passando al merito, la Corte ritiene che l’impossibilità di ascrivere l’infermità alla Tabella A emerga già dalla perizia di parte. Il perito indica un’invalidità del 13% per il rachide cervicale e del 18% per il ginocchio: singolarmente, entrambe le lesioni sarebbero ascrivibili alla Tabella B. Il perito giunge alla Tabella A solo sommando le percentuali con criterio riduzionistico fino al 30%.
La Corte esclude però il cumulo. L’art. 6, comma 3, lettera g), secondo periodo, del D.M. 12 febbraio 2004 va interpretato nel senso che due menomazioni ascritte alla Tabella B non si cumulano, a meno che non riguardino uno stesso organo o funzione. Nel caso concreto manca tale identità funzionale: l’una attiene alla limitazione di motilità del collo, l’altra allo spostamento della rotula con incidenza sulla distribuzione del carico nell’accosciamento, senza alcuna incidenza sulla deambulazione.
Il quadro oggettivo, con postumi stabilizzati dal 1995, esclude quindi una lesione unitaria dell’apparato muscolo-scheletrico con invalidità complessiva del 30%. Il ricorso è infondato e viene respinto. La precedente ascrizione e l’esaurimento dell’istruttoria in un’unica udienza giustificano, in via eccezionale, la compensazione integrale delle spese, in deroga al criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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