Soccorso procedimentale e comprova dei requisiti quantitativi nell’offerta tecnica (TAR Abruzzo n. 39 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso procedimentale di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e su ogni loro allegato, senza che gli stessi possano modificarne il contenuto. Esso è funzionale a dirimere ambiguità sulla portata dell’impegno negoziale e a evitare eccessivi formalismi nel rispetto della par condicio competitorum. Il termine assegnato per la risposta non ha natura perentoria, a differenza di quanto previsto per il soccorso integrativo e sanante, cosicché i chiarimenti utilmente pervenuti restano utilizzabili. L’onere documentale di comprova dei requisiti premiali è integralmente disciplinato dalla lex specialis: ove questa non richieda specifici elementi, la loro assenza non legittima la mancata attribuzione del punteggio né l’esclusione.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza ha avviato una procedura ristretta telematica per l’affidamento del servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso la mensa della Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, per ventiquattro mesi. All’esito della valutazione, la Commissione ha collocato al primo posto l’offerta della società aggiudicataria con 96,78/100; la ricorrente si è classificata seconda con 96,62/100. Il Comandante ha disposto l’aggiudicazione con provvedimento del 5 settembre 2024.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara e la lettera di invito, deducendo l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici, l’illegittimo ricorso al soccorso istruttorio e vizi nella valutazione di congruità. Ha proposto inoltre istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. e istanza istruttoria, sostenendo che la minima differenza di punteggio, pari a 0,16, le avrebbe consentito il subentro in caso di accoglimento di una sola censura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le doglianze sull’attribuzione del punteggio per il criterio quantitativo B.4. Il capitolato d’oneri, al punto 21.2, richiedeva la documentazione necessaria a comprovare i requisiti “Quantitativi”, “Tabellari” e “Discrezionali”, e al punto 18 lettera d) comminava la mancata attribuzione del punteggio per il requisito non comprovato. Secondo il Tribunale, la ricorrente pretendeva dalla lex specialis oneri documentali che essa non prevedeva: né le quantità destinate all’intero fabbisogno, né il sito di produzione, né la distanza chilometrica.
Le dichiarazioni dei fornitori allegate contenevano un elenco dettagliato dei prodotti e attestavano la capacità di somministrarli per l’intera durata dell’appalto. L’offerta tecnica risultava pertanto completa. Il Tribunale respinge anche la censura sull’illegittimo soccorso istruttorio: la stazione appaltante non aveva chiesto di integrare un dato mancante, ma solo chiarimenti in un’ottica di leale collaborazione, in relazione a piattaforme distributive collocate oltre 200 km dalla sede di esecuzione.
Richiamando il Consiglio di Stato, sezione V, 5 agosto 2024, n. 6961, il Collegio qualifica il meccanismo come soccorso procedimentale: i chiarimenti resi non hanno modificato l’offerta, ma precisato la portata dell’impegno, escludendo un fornitore non incluso nell’elenco e confermando per l’altro una piattaforma in Comune di Elice, a distanza inferiore a 100 km. Il ritardo nella risposta non ne determina l’inutilizzabilità, poiché il termine dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non è perentorio.
Quanto ai sub criteri tabellari, il Tribunale ritiene sufficienti le dichiarazioni di impegno delle ditte specializzate, senza necessità del contratto già sottoscritto: pretenderlo contrasterebbe con la lettera della lex specialis e con il principio di proporzionalità, non comprendendosi l’utilità di un accordo condizionato all’aggiudicazione. Per i mezzi ecologici, il capitolato richiedeva la disponibilità in capo al concorrente, non ai fornitori delle derrate.
Il secondo motivo è infondato: la riduzione delle ore lavorate trova giustificazione nelle sospensioni parziali delle attività della Scuola, è proporzionata e non incide sulla sostenibilità dell’offerta. La clausola sociale non impone l’integrale impiego nell’appalto, dovendo essere armonizzata con l’organizzazione aziendale. Le censure su costo delle derrate e utile d’impresa sono inammissibili per genericità. L’istanza di accesso incidentale è inammissibile, essendo già intervenuta pronuncia del Tribunale, pendente in appello. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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