L’ordine di demolizione dopo il diniego di sanatoria è atto vincolato (TAR Sicilia n. 379 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte del rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/1985, l’ordinanza che riattiva i provvedimenti repressivi si configura come atto doveroso e vincolato della pubblica amministrazione. Il ricorrente che intenda contestare la legittimità delle opere deve impugnare il diniego di sanatoria, non il solo provvedimento repressivo, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.. Le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico non rientrano tra quelle soggette a mera autorizzazione ex art. 10 legge n. 47/1985. L’esenzione dall’autorizzazione prevista dal d.P.R. n. 31/2017 non copre condizionatori e vetrine collocati in posizione visibile dallo spazio pubblico né la nuova installazione di insegne.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Ufficio illeciti del Comune ha riattivato i provvedimenti repressivi già adottati, assegnando un termine per ottemperare all’ordinanza di rimozione di tre vetrine in legno, una tenda e un condizionatore installati nel 1997 in assenza di titolo edilizio.

Il Comune aveva espresso parere favorevole all’accertamento di conformità solo per la tenda da sole, rigettando la richiesta quanto alle vetrine e al condizionatore. Il ricorrente ha articolato sette motivi, lamentando eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento, difetto di motivazione e violazione della disciplina regionale e del d.P.R. n. 31/2017. Il Comune, costituitosi con memoria di mera forma, non si è costituito dopo la riassunzione a seguito dell’interruzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando l’ordinanza istruttoria ex art. 73, comma 3, c.p.a., rileva che il provvedimento concretamente lesivo non è la nota impugnata, ma il diniego di accertamento di conformità adottato in precedenza. Tutti i motivi, eccetto il quinto, avrebbero dovuto essere proposti avverso quel diniego, secondo l’onere previsto dall’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 297 del 2024. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte.

Una volta intervenuto il rigetto dell’istanza ex art. 13 legge n. 47/1985, l’ordinanza di demolizione costituisce esercizio di un potere vincolato: non è più discutibile la legittimità delle opere oggetto dell’ingiunzione, come invece prospettato nei motivi inammissibili.

Il quinto motivo è rigettato nel merito. Le opere, realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non possono annoverarsi tra quelle soggette a mera autorizzazione ex art. 10 legge n. 47/1985, richiamato ratione temporis. Né l’installazione di condizionatore e vetrine rientra nell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017: i primi sono esentati solo se collocati su prospetti secondari o in posizioni non visibili dallo spazio pubblico, le seconde solo in caso di sostituzione di insegne già legittimamente installate.

Sulle spese, il Collegio richiama Cass. civ., sez. III, n. 26372/2014: la parte già costituita che non rinnovi la costituzione dopo la riassunzione conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino all’interruzione. Poiché il Comune non ha spiegato concrete difese nella fase antecedente, depositando una memoria di mera forma, le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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