Atto aziendale e istituzione di struttura sanitaria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 3 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui il direttore generale di un’azienda sanitaria istituisce, sopprime o riorganizza strutture operative costituiscono atti di macro-organizzazione che, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, sono disciplinati dal diritto privato in coerenza con il carattere imprenditoriale dell’ente. Tali atti sono conseguentemente sottratti alla giurisdizione amministrativa e rientrano nella cognizione del giudice ordinario, anche quando incidono sulle competenze o sull’incarico di direzione di una struttura complessa. La controversia relativa al rapporto del personale universitario con l’azienda ospedaliera è attratta alla giurisdizione del giudice ordinario dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 e dall’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Alla stessa giurisdizione appartiene l’impugnazione dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, in forza del principio di concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente, professore ordinario e direttore di una struttura complessa di otorinolaringoiatria presso un’azienda ospedaliero-universitaria, ha impugnato l’atto con cui il direttore generale ha istituito una nuova struttura semplice dipartimentale, affidandone l’incarico di responsabilità e sopprimendo contestualmente una struttura semplice di audiologia. Con lo stesso ricorso ha censurato una serie di atti connessi e presupposti, tra cui note del direttore sanitario, verbali di organi interni e provvedimenti di assegnazione di personale, sedute operatorie e posti letto.
Il ricorrente ha dedotto che la creazione della nuova struttura avrebbe inciso sulla struttura complessa da lui diretta, sottraendone alcune competenze, e ha chiesto il risarcimento dei danni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in luogo del giudice ordinario, oltre alla tardività e all’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Ha qualificato l’atto impugnato come provvedimento di organizzazione aziendale, con cui il direttore generale ha costituito un’ulteriore struttura semplice dipartimentale.
Su questa premessa il Collegio ha richiamato il pressoché costante orientamento secondo cui i provvedimenti organizzativi delle aziende sanitarie, compresi quelli di macro-organizzazione, costituiscono atti negoziali sottratti alla cognizione del giudice amministrativo. Ha precisato che la decisione di istituire una nuova struttura operativa è, ex art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, un atto disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell’azienda, strumentale al perseguimento del fine pubblico.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza per cui, se di regola la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni spetta al giudice amministrativo, diversa è la disciplina dell’attività organizzativa del servizio sanitario nazionale, le cui aziende hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (Cons. Stato Sez. III n. 2531 del 2019).
La giurisdizione del giudice ordinario è stata confermata anche in ragione della natura della controversia, relativa al rapporto di lavoro del personale universitario con l’azienda sanitaria, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999. Quando la parte datoriale è l’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e opera il principio generale dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende del servizio sanitario (Cass. civ., S.U. n. 8633 del 2020; Cass. civ., S.U. n. 10406 del 2013).
Il Collegio ha infine ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario anche l’impugnazione dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, trattandosi di scelta essenzialmente fiduciaria del direttore generale, adottata in base ai poteri del datore di lavoro privato, con conseguente operatività del principio di concentrazione delle tutele (Cass. SS. UU. n. 19668 del 2020). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese e salvezza degli effetti della domanda in caso di riassunzione innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ex art. 11 c.p.a..
Nota della Redazione
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