Azione avverso il silenzio: decorrenza del termine dalla certezza interpretativa (TAR Lombardia n. 152 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio, il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e non è suscettibile di proroga per effetto di successivi interventi giurisprudenziali. La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. opera solo finché perduri un’obiettiva incertezza sull’individuazione del termine per provvedere. Una volta che il giudice di appello abbia definitivamente chiarito la questione, l’inerzia dell’amministrazione non giustifica ulteriori dilazioni. Il ricorso notificato oltre il termine è pertanto irricevibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato in data 10 agosto 2020 istanza per usufruire della procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020. L’amministrazione aveva richiesto documentazione integrativa, ma non aveva poi adottato alcun provvedimento, neppure a seguito di solleciti.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita eccependo l’irricevibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto sostanziale dell’azione: il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Richiamando l’orientamento consolidato (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 8620 del 2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 653 del 2016), il Tribunale ribadisce che il rimedio è esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere. Tale obbligo è ravvisato nel comma 15 dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, che impone allo sportello unico per l’immigrazione di convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno.
Accertata l’astratta esperibilità dell’azione, il Tribunale ne rileva la tardività. Il ricorso è stato notificato il 26 ottobre 2023 e depositato il 27 ottobre 2023, oltre il termine massimo di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Anche fissando tale termine in 180 giorni, sulla scorta di Cons. Stato n. 3578 del 9 maggio 2022, il gravame risulta tardivo rispetto all’istanza del 2020.
Il passaggio centrale riguarda la rimessione in termini. La Sezione aveva inizialmente condiviso la tesi dell’irricevibilità (sent. n. 1167/2023), per poi ammettere l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. in ragione dell’incertezza sul termine applicabile. Il Collegio muta però indirizzo, aderendo all’orientamento espresso dalle sentenze nn. 2896 e 2894 del 30 novembre 2023 e dalla n. 2395 del 20 ottobre 2023, nonché dalle sentenze della Sez. III nn. 2275 e 2277 dell’11 ottobre 2023.
L’incertezza sul termine per decidere è stata fugata solo con la sentenza del Consiglio di Stato depositata il 9 maggio 2022. Da tale data il termine annuale per agire avverso il silenzio ha ripreso a decorrere, consumandosi l’8 giugno 2023 per effetto della sospensione feriale. A partire dal 9 giugno 2023 non sussiste più alcuna ragione per ricorrere all’istituto eccezionale della rimessione in termini. Il ricorso è dunque irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), cod. proc. amm.
Le spese sono compensate in ragione della stratificazione degli interventi giurisprudenziali. Il Collegio conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento.
Nota della Redazione
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