Contributo AGCOM ai fornitori di intermediazione online contrario al diritto UE (Cons. Stato n. 4152 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure con cui uno Stato membro, al fine dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online stabiliti in altro Stato membro l’iscrizione a un registro, la comunicazione periodica di informazioni economiche e il versamento di un contributo economico ostano alla direttiva 2000/31/CE e al principio del Paese d’origine. La qualificazione del contributo come tributo secondo le categorie del diritto interno non sottrae la misura al sindacato di conformità al diritto dell’Unione, quando il contributo finanzia funzioni svolte in attuazione dello stesso diritto unionale. Il giudice nazionale deve interpretare in senso ampio la censura di difformità dal diritto UE e accoglierla anche se il profilo di incompatibilità accertato dalla Corte di giustizia è diverso da quello prospettato dalla parte.
Il Fatto
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società appellata avverso la delibera n. 379/21/CONS e gli atti collegati, con i quali era stato imposto ai fornitori di servizi di intermediazione online l’obbligo di versare un contributo per l’annualità 2022, in pretesa attuazione del regolamento UE 2019/1150.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto gli atti illegittimi per deficit motivazionale, non avendo l’Autorità indicato in modo analitico le attività svolte e i relativi costi, richiamando come criterio orientativo la direttiva 2002/20/CE. L’Autorità ha dedotto la natura tributaria del contributo, l’assenza di carattere sinallagmatico e l’estraneità della direttiva richiamata. La società appellata ha riproposto le censure assorbite, comprese quelle di contrarietà al diritto unionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione, afferendo alla sussistenza stessa del potere impositivo. Richiama le sentenze della Corte di giustizia del 30 maggio 2024, nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22, C-662/22 e C-667/22, C-663/22 e C-665/22, con le quali è stata affermata l’incompatibilità con l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE delle misure nazionali che impongono iscrizione al R.O.C., trasmissione dell’informativa economica di sistema e versamento del contributo.
Secondo il Consiglio di Stato, tali statuizioni non si limitano ad affermazioni di principio: la Corte ha esaminato proprio lo specifico contributo, dichiarandone la non compatibilità con il diritto unionale. Il carattere vincolante erga omnes delle pronunce, richiamato anche dalla Corte costituzionale n. 100 del 2024 e dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2024, impone al giudice nazionale di verificarne soltanto l’applicabilità al caso concreto.
Il Collegio respinge la tesi dell’Autorità sulla natura tributaria della misura. La Corte di giustizia ha chiaramente ritenuto la misura estranea all’ambito fiscale: una diversa qualificazione avrebbe reso non conferente il parametro in base al quale ne è stata sancita l’illegittimità. Il contributo, anche se qualificato come tributario secondo il diritto interno, non è slegato dalla normativa unionale, che costituisce il presupposto attributivo delle funzioni che esso mira a finanziare, come previsto dall’art. 1, comma 515, della legge n. 178/2020.
Non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale, essendo l’aspetto già considerato dalla Corte. Gli argomenti residuali dell’Autorità sono privi di pregio: l’esigenza di parità di condizioni è estranea all’ambito del regolamento P2B, il rischio di mancanza di coperture è genericamente dedotto e quello di procedura di infrazione è meramente ipotetico.
Le censure riproposte vanno quindi accolte, anche per profili diversi da quelli prospettati, dovendo il giudice nazionale interpretare in senso ampio la doglianza di difformità dal diritto UE. Ne consegue la conferma, con diversa motivazione, dell’annullamento dei provvedimenti e la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per carenza di interesse, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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