Contributo AGCOM a fornitori intermediazione online illegittimo per contrasto diritto UE (Cons. Stato n. 4153 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo che il legislatore nazionale impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, stabiliti in altro Stato membro, per finanziare le funzioni di regolazione svolte in attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, contrasta con l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e va disapplicato. Le statuizioni della Corte di Giustizia rese su rinvio pregiudiziale hanno efficacia vincolante erga omnes: il giudice nazionale è tenuto a verificarne l’applicazione al caso concreto e non può rimettere la questione. La qualificazione del contributo come tributario secondo le categorie del diritto interno non sottrae la misura all’ambito della direttiva, poiché la funzione finanziata trova nel diritto dell’Unione il proprio presupposto attributivo.
Il Fatto
L’A.G.Com. ha imposto alle società del gruppo dell’appellata, operanti nel settore dei servizi di intermediazione online, l’iscrizione d’ufficio al R.O.C., la trasmissione dell’informativa economica di sistema e il versamento del contributo per l’anno 2021, destinato a remunerare le attività svolte in attuazione del regolamento (UE) 2019/1150. L’appellata ha impugnato la delibera di ratifica, il decreto presidenziale e gli atti collegati davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso rilevando un deficit motivazionale e la mancata indicazione analitica delle attività e dei costi.
L’Autorità ha proposto appello, sostenendo la natura tributaria del contributo e l’assenza di un obbligo di stretta correlazione tra attività e prestazione imposta. Nelle more, il TAR Lazio ha sottoposto alla Corte di Giustizia una serie di quesiti pregiudiziali sulla medesima normativa, sicché il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione impropria del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il motivo riproposto dall’appellata sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, perché attiene alla sussistenza stessa del potere di imposizione. Le sentenze della Corte di Giustizia del 30 maggio 2024, rese nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22 e nelle cause C-663/22 e C-665/22, hanno dichiarato che l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE osta agli obblighi di iscrizione in un registro, di comunicazione periodica di informazioni e di versamento del contributo economico imposti agli operatori stabiliti in altro Stato membro.
Secondo il Consiglio di Stato tali pronunce non si limitano ad affermazioni di principio: la Corte ha esaminato proprio il contributo oggetto di causa e ne ha sancito l’incompatibilità con il diritto unionale. Le statuizioni hanno carattere vincolante erga omnes, come ribadito dalla Corte costituzionale n. 100 del 2024 e dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2024, sicché al giudice nazionale resta solo di verificare l’applicabilità al caso concreto.
Il Collegio respinge la tesi dell’Autorità sulla natura tributaria del contributo. La Corte ha valutato la misura alla stregua della direttiva e-commerce: se l’avesse ritenuta fiscale, quel parametro sarebbe stato non conferente. La qualificazione interna non può servire a sottrarre la misura al diritto dell’Unione, perché il contributo non si collega a un presupposto economico autonomo ma finanzia una funzione svolta in attuazione dello stesso regolamento unionale, che ne costituisce la base giuridica legittimante.
Quanto agli argomenti residui, la parità concorrenziale e il rischio di mancata copertura finanziaria restano estranei all’ambito del regolamento P2B o sono genericamente dedotti; il rischio di procedura di infrazione è ipotetico e si configurerebbe semmai in caso di mancata attuazione delle sentenze della Corte. Il Collegio ritiene quindi di interpretare in maniera ampia la censura di difformità dal diritto UE, accogliendola anche per un profilo diverso da quello prospettato dalla parte.
L’accoglimento del motivo riproposto, che ha priorità logica, assorbe gli ulteriori motivi e comporta la conferma della sentenza di primo grado con diversa motivazione. Il ricorso in appello dell’Autorità è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, non residuando alcun interesse allo scrutinio di censure relative a un potere ritenuto insussistente. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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