Appello inammissibile per mancata critica della ratio decidendi principale (Cons. Stato n. 2252 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso una sentenza articolata su più autonome ragioni, la mancata specifica impugnazione anche di una sola di esse, se idonea da sola a sorreggere la decisione, rende inammissibile per carenza di interesse la censura delle restanti rationes decidendi. Il giudice non può essere investito dell’esame dei motivi che attingono profili divenuti ormai superflui ai fini della riforma. L’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria presuppone un’istanza di parte, non essendo configurabile un onere dell’amministrazione di verificarne d’ufficio la praticabilità nell’esercizio dei poteri di repressione degli illeciti edilizi. La demolizione spontanea di un manufatto nelle more del giudizio non incide sulla legittimità dell’ordine e non determina la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune per opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata. Il TAR Campania ha respinto il ricorso, affermando che le opere abusive non sanate né condonate sono illegittime e che gli interventi successivi ne ripetono il vizio, con conseguente obbligo di demolizione.

Gli appellanti hanno dedotto la natura minore delle opere, la configurabilità della sola sanzione pecuniaria, l’avvenuta demolizione della veranda e l’esistenza di una fattispecie di manutenzione straordinaria, oltre all’omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere. Il Comune si è costituito contestando la fondatezza dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta in via preliminare l’istanza di rinvio degli appellanti, rilevando che il differimento della trattazione è disposto solo per casi eccezionali, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e che il reperimento della documentazione sulla rimozione degli abusi non è necessario ai fini della decisione.

Nel merito l’appello è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che gli appellanti non hanno aggredito la ratio decidendi principale della sentenza gravata, secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale. Tale affermazione è da sola idonea a sorreggere la decisione di rigetto del ricorso di primo grado.

L’eventuale accoglimento dei motivi concernenti le ulteriori rationes decidendi — come l’indifferenza del titolo edilizio nelle zone vincolate — non potrebbe dunque condurre alla riforma della sentenza. La mancata critica di una sola delle ragioni fondanti il capo impugnato rende inammissibile, per carenza d’interesse, la censura delle restanti, allorché le prime siano di per sé sufficienti a reggere la pronuncia. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2552 e Cons. giust. amm. Sicilia, 19 febbraio 2021, n. 123, oltre a Cass., Sez. 3, 26 febbraio 2024, n. 5102 e Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11493.

Il Collegio rileva inoltre che il giudice di primo grado ha affermato, a prescindere dalla praticabilità della sanatoria, che l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non è stata presentata e che l’amministrazione non ha l’onere di procedere d’ufficio. Anche tali statuizioni non sono state oggetto di alcuna critica, neppure nel terzo motivo.

Quanto all’ultimo motivo, la demolizione spontanea di un muretto nelle more del giudizio non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e non può determinare la cessazione della materia del contendere, con conseguente irrilevanza dell’istanza istruttoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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