Ordine di demolizione atto vincolato nonostante sanatoria e sentenza penale (TAR Puglia n. 425 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; per la sua adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. La presentazione di un’istanza di sanatoria, ove non definita con provvedimento espresso, determina la formazione del silenzio rigetto decorsi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e non impedisce all’Amministrazione di disporre la demolizione. L’ordine di demolizione emesso dal giudice penale costituisce esercizio di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale rispetto a quello dell’autorità amministrativa, che può pertanto legittimamente adottare la propria ingiunzione. La presentazione successiva di una domanda di accertamento di conformità non determina alcuna inefficacia sopravvenuta dell’ingiunzione, ma solo una temporanea sospensione dell’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, accertate in data 18.1.2010. Nell’atto impugnato l’Amministrazione dava atto dell’avvio del procedimento del 2010, dell’istanza di sanatoria del 9.4.2010 e della nota della Procura della Repubblica che richiamava la sentenza penale contenente l’ordine di demolizione delle opere abusive.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha dedotto plurimi motivi, tra cui la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, la pendenza dell’istanza di sanatoria, la rinnovazione della stessa nel 2020, la natura spettante al Pubblico Ministero dell’esecuzione dell’ordine demolitorio del giudice penale e il legittimo affidamento ingenerato dall’inerzia dell’Amministrazione. Ha altresì invocato lo stato di necessità, trattandosi di manufatto adibito a propria abitazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la natura vincolata dell’ingiunzione demolitoria esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e impone di qualificare l’atto come dovuto, con conseguente inapplicabilità del regime di annullabilità di cui all’art. 21-octies L. n. 241/1990 per i vizi procedimentali.

Quanto all’istanza di sanatoria del 2010, il Collegio ha richiamato il principio per cui il silenzio sulla richiesta di accertamento di conformità ha valore di silenzio rigetto decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione, con la conseguenza che la pendenza della domanda non poteva costituire ostacolo all’adozione dell’atto repressivo. La mera asserzione della ricorrente circa una rinnovazione dell’istanza nel 2020, successiva all’ordinanza impugnata e priva di riscontri documentali, non è stata ritenuta idonea a inficiare la legittimità del provvedimento, potendo al più comportare una temporanea sospensione dell’esecuzione.

Il Tribunale ha inoltre escluso qualsiasi conflitto tra l’ordine demolitorio del giudice penale e il potere dell’Amministrazione: la demolizione disposta in sede penale è una pena accessoria ai sensi dell’art. 31, comma 9, T.U.E., mentre l’ingiunzione amministrativa è espressione di autotutela doverosa, sicché i due poteri sono autonomi e concorrenti.

Infine, la previsione della demolizione in danno con addebito delle spese è stata ritenuta legittima, in quanto momento terminale del sistema repressivo degli abusi edilizi. Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato rigettato, con nulla spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *