Payback dispositivi medici, la competenza segue l’atto statale presupposto (TAR Trentino-Alto Adige n. 41 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul payback per dispositivi medici, l’impugnazione del provvedimento provinciale che quantifica l’importo di ripiano è attratta alla competenza territoriale del giudice dell’atto statale presupposto. L’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. opera anche quando l’atto presupposto sia un atto generale preordinato, poiché in tal caso restano fermi i criteri ordinari e la domanda di annullamento dell’atto applicativo segue la sorte dell’impugnazione dell’atto statale. La relativa questione è rilevabile d’ufficio fino alla decisione di primo grado, anche in difetto di eccezione di parte, ai sensi dell’art. 15, comma 1, cod. proc. amm. Il giudice adito dichiara conseguentemente il proprio difetto di competenza territoriale e indica il TAR Lazio, sede di Roma.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugna davanti al TAR Trentino-Alto Adige i decreti con cui il Direttore del Dipartimento Salute della Provincia autonoma di Bolzano ha determinato il fatturato e l’importo del payback per gli anni 2015-2018, in applicazione del D.M. 6 ottobre 2022, oltre alla determina dell’Azienda Sanitaria non conosciuta e agli atti connessi.
Con motivi aggiunti la società gravava anche la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria del 12 giugno 2023, che aveva riapprovato la validazione e certificazione del fatturato, confermando la situazione debitoria. La ricorrente aveva già proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, poi trasposto innanzi al TAR Lazio. In pendenza del giudizio chiedeva il rinvio della discussione, richiamando l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che davanti al TAR Lazio pendono numerosi ricorsi aventi ad oggetto gli atti statali in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, alcuni dei quali concernenti gli stessi elenchi delle aziende soggette al ripiano recepiti nei provvedimenti provinciali qui impugnati.
La domanda della ricorrente si fonda su questioni di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto euro-unitario già proposte innanzi al TAR Lazio, nonché sulla violazione delle modalità procedurali introdotte dalle Linee Guida ministeriali e sull’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il D.M. 6 ottobre 2022 è espressamente richiamato e posto a fondamento del decreto impugnato, ed è atto statale con efficacia sull’intero territorio nazionale, per l’annullamento del quale pende già ricorso davanti al giudice capitolino.
Il Collegio richiama l’orientamento del TAR Lazio, Sez. Terza Quater, che con numerose ordinanze del 2023 ha affermato la propria competenza sugli atti regionali e provinciali connessi agli atti statali in materia di payback, valorizzando la regola per cui la competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé quella degli atti presupposti, salvo che si tratti di atti normativi o generali.
Il caso rientra nell’ultima parte dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm.: vengono in considerazione atti normativi e atti a contenuto generale preordinato, rispetto ai quali restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione. Ammettere la competenza di tribunali diversi determinerebbe un aggravio procedurale contrario ai principi di economicità, concentrazione ed effettività della tutela. Il Collegio richiama le analoghe decisioni di altri tribunali territoriali sulla medesima vicenda.
Il difetto di competenza territoriale è rilevabile d’ufficio, in assenza di domanda cautelare, fino alla decisione di primo grado e anche in difetto di specifica eccezione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara pertanto la propria incompetenza e indica quale giudice competente il TAR del Lazio, sede di Roma, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
Nota della Redazione
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