Costo manodopera in offerta economica e KM 0 obblighi dichiarativi nell’appalto (TAR Trentino-Alto Adige n. 294 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di affidamento di appalto misto, qualora la lex specialis richiami la normativa provinciale che impone l’indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza solo all’aggiudicatario in sede di controllo dell’offerta, il concorrente non è tenuto a esporre separatamente tali costi nell’offerta economica. La loro indicazione integrativa, anche difforme dal dato precompilato dalla stazione appaltante, non rende l’offerta indeterminata né configura un rialzo della base d’asta, restando il maggior costo a carico dell’offerente e fermo l’importo complessivo risultante dal modulo. Il parametro del KM 0 si determina secondo il criterio del raggio, individuato dalla disciplina dei CAM richiamata dagli atti di gara, e non secondo la distanza stradale concretamente percorribile. Il partecipante a una gara non è infine tenuto a dichiarare una precedente esclusione subita in altra procedura, non avendo quella sanzione efficacia ultrattiva.

Il Fatto

L’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano ha indetto una procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento della gestione del servizio mensa e bar presso una scuola professionale provinciale. L’appalto, di importo a base d’asta di € 1.302.500,00 al netto d’IVA, era qualificato come appalto misto, con oggetto principale il servizio mensa e, in via opzionale, la concessione del servizio bar. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti alla qualità e 20 al prezzo.

All’esito della valutazione, la controinteressata si collocava al primo posto con 99,39 punti; la ricorrente al secondo con 96,41 punti. La stazione appaltante aggiudicava il servizio alla prima classificata. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, articolando tre motivi: indeterminatezza dell’offerta economica, violazione del criterio premiale sui prodotti a KM 0, omessa dichiarazione di una precedente esclusione. L’istanza cautelare era respinta per carenza di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’offerta economica. La ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria avesse indicato il costo della manodopera in modo duplice e contraddittorio, e che la somma dei costi dichiarati superasse la base d’asta configurando un rialzo. Il Tribunale ricostruisce la lex specialis e rileva che il Disciplinare rinvia alla normativa provinciale, la quale richiede l’indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza al solo aggiudicatario. La modulistica non prevedeva l’inserimento separato di tali voci, e il modulo veniva compilato in automatico dal sistema sulla base dei prezzi inseriti.

Da qui la conclusione: l’offerta andava valutata solo con riferimento all’importo complessivo, pari a € 1.289.500,00. Il costo della manodopera precompilato non costituiva manifestazione di volontà del concorrente, ma frutto di un errore del sistema, corretto con dichiarazione integrativa. Il maggior costo dichiarato rispetto alla stima della stazione appaltante resta a carico dell’offerente e non altera la base d’asta. La censura di indeterminatezza è quindi infondata.

Quanto al criterio premiale sui prodotti a KM 0 e filiera corta, la ricorrente sosteneva che la distanza dovesse calcolarsi come distanza stradale. Il Collegio richiama il D.M. 10 marzo 2020 sui CAM e il D.M. 18 dicembre 2017, che individuano il parametro nel raggio massimo. L’interpretazione letterale e sistematica porta ad escludere il criterio del percorso stradale, ritenuto meno certo e squilibrato in contesti orografici complessi. La pretesa della ricorrente è qualificata come arbitraria.

Il terzo motivo riguarda l’omessa dichiarazione di una precedente esclusione. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il partecipante non è tenuto a dichiarare le esclusioni subite in altre gare, non avendo queste efficacia ultrattiva. Nel caso di specie, peraltro, l’esclusione era intervenuta dopo la partecipazione. Il ricorso è respinto integralmente, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *