Divieto detenzione armi difetta istruttoria su fatti risalenti e convivenza cessata (TAR Campania n. 4154 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’Amministrazione prefettizia gode di ampia discrezionalità. Il divieto non presuppone un accertato grado di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, potendo fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o in misure di pubblica sicurezza. Tale giudizio, tuttavia, non può risolversi in un esito aprioristico: il provvedimento che confermi il divieto sulla base di informative risalenti, senza correlare i fatti pregressi alla condotta attuale e senza una reale analisi dell’attuale personalità del richiedente, è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione ed è perciò arbitrario.
Il Fatto
Il ricorrente era stato destinatario del decreto con cui la Prefettura di Caserta gli aveva fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del TULPS. Il provvedimento originario si fondava sulla convivenza del ricorrente con un familiare deferito per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.
A seguito di istanza di riesame, l’Amministrazione confermava il divieto e, con il decreto del 14 dicembre 2022, lo ribadiva ancora. Il diniego attuale poggiava su tre risultanze: un decreto penale di condanna emesso all’estero nel 2018 per evasione di contributi previdenziali; una sentenza di condanna in primo grado del 2016 per detenzione abusiva di armi, poi dichiarata estinta per prescrizione in appello; la conferma, nel 2022, dell’assenza di nuovi elementi. Respinta la richiesta di misure sospensive, il ricorrente ha impugnato il provvedimento confermativo davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama anzitutto la regola consolidata in materia di armi e munizioni, confermata dal precedente Cons. Stato, sez. III, n. 10271 del 2025. Alla base del divieto non è necessaria la sussistenza di un grado di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o in misure di pubblica sicurezza, ma comunque non ascrivibili alla “buona condotta”.
Il ricorso è tuttavia fondato. Il provvedimento impugnato soffre di un evidente difetto d’istruttoria e di motivazione: non correla i fatti, ormai risalenti, con la condotta attuale del richiedente. Il Tribunale considera in particolare il reato in materia di armi del 2016 e quello contributivo commesso all’estero, rispetto ai quali manca ogni collegamento con la situazione presente.
Il profilo decisivo riguarda la convivenza con il familiare, principale elemento di rischio posto a base del divieto originario. Tale fattore risulta rimosso, e su questo aspetto la Prefettura non si sofferma minimamente. La Corte dubita inoltre che il reato contributivo commesso all’estero possa di per sé incidere sul grado di affidabilità del ricorrente.
La conferma del divieto sulla base di vecchie informative, in assenza di una reale analisi dell’attuale personalità del ricorrente, finisce così con il trasmodare in un giudizio aprioristico di carattere arbitrario. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, salve le ulteriori determinazioni della Prefettura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con condanna dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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