Buono pasto in sede disagiata solo se turno coincide con pasti (TAR Sardegna n. 429 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del vitto gratuito previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 203/1989 per il personale della Polizia di Stato impiegato in sedi disagiate non spetta in ragione del solo fatto di prestare servizio in tali sedi. Il diritto al buono pasto presuppone la coincidenza del turno di servizio con le fasce orarie normalmente riservate alla consumazione dei pasti. Il beneficio è escluso per i servizi ricadenti in altri quadranti orari, come il turno notturno 01-07. Il buono pasto ha natura compensativa della spesa che il dipendente sostiene perché non può consumare il pasto a casa né fruire della mensa, e resta rimessa alla discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione la disciplina di dettaglio delle modalità di erogazione, anche a tutela della spesa pubblica.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e in servizio presso sedi disagiate della Provincia di Nuoro, impugnano la circolare con cui il Questore ha stabilito che il diritto al buono pasto sussiste solo nelle giornate in cui il servizio coincida con l’orario ordinariamente riservato al pasto, escludendolo per il turno 01-07.

Deducono la violazione dell’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 203/1989, che non conterrebbe alcun riferimento agli orari, e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, oltre alla disparità di trattamento rispetto a chi svolge servizio diurno. Chiedono l’accertamento del diritto al vitto gratuito e la condanna dell’Amministrazione all’erogazione dei buoni o al controvalore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1 della legge n. 203/1989 consente l’istituzione di mense obbligatorie nelle situazioni di impiego e ambientali elencate alle lettere da a) a d); l’art. 2 prevede, in caso di impossibilità di funzionamento, il ricorso alle modalità dell’art. 55 d.P.R. n. 782/1985.

Da tali disposizioni il TAR desume che spetta alla discrezionalità dell’Amministrazione non solo la scelta tra mensa e modalità equivalenti, ma anche la definizione della disciplina di dettaglio su erogazione e fruizione. L’obiettivo è evitare che il beneficio sia concesso a chi, pur trovandosi nelle situazioni previste, non ne soddisfi i presupposti concreti, anche perché i costi incidono sulla finanza pubblica.

Il Collegio qualifica il buono pasto come misura compensativa di una spesa sostenuta dal dipendente che, per esigenze di servizio, non può consumare il pasto a casa né usufruire della mensa; non è un emolumento. Le regole di corresponsione non possono quindi prescindere dalle concrete modalità di svolgimento del servizio e dalle fasce orarie effettive.

Ne discende che il diritto è escluso per i turni notturni e, simmetricamente, per i dipendenti cui la sede non impedisca di rientrare a casa in tempi ragionevoli. Il Collegio richiama sul punto TAR Friuli-Venezia Giulia, 21 febbraio 2018, n. 42 e, sul versante civilistico, Cass. civ., Sez. Lav., 19 giugno 2023, n. 17518.

Dirimente è però un profilo probatorio: i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato che, quando impiegati nel turno 01-07, siano impossibilitati a consumare il pasto nelle fasce usuali presso il domicilio. Il Collegio condivide l’interpretazione ministeriale secondo cui il beneficio è legato alla coincidenza del turno con l’orario del pasto, mentre nelle sedi disagiate non è richiesta alcuna protrazione dell’orario ordinario.

Quanto alla disparità di trattamento, la censura non coglie nel segno: i ricorrenti, a differenza degli altri dipendenti, non svolgono servizio negli orari del pranzo e della cena e ricevono già maggiorazioni retributive per i disagi degli orari. Il ricorso è respinto, con spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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