Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo la cessazione degli effetti del Daspo (TAR Abruzzo n. 270 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dal ricorrente dopo la scadenza dei termini di efficacia del provvedimento impugnato, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La definizione in rito della controversia, unitamente al tempo trascorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento Daspo emesso dal Questore di Teramo il 28.10.2022, unitamente agli atti consequenziali. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 marzo 2026, il difensore dichiarava che il ricorrente era stato raggiunto, nell’ottobre 2022, da un secondo e sopravvenuto Daspo per fatti diversi, non impugnato e avente efficacia fino all’ottobre 2023. Poiché una decisione nel merito non avrebbe modificato la condizione di allontanamento dagli stadi, il difensore dichiarava di non aver più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. L’amministrazione resistente nulla opponeva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di parte ricorrente fosse univoca e non contraddetta dalla resistente, e ha ritenuto di conformarsi alla richiesta. La sopravvenuta scadenza dei termini di efficacia del provvedimento, unita alla mancata impugnazione del secondo Daspo, ha fatto venire meno l’interesse al ricorso, dovendo l’improcedibilità essere pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che disciplina il difetto sopravvenuto di interesse.
La Circostanza che il provvedimento originario fosse ormai privo di effetti ha reso inutile l’accertamento nel merito della legittimità dell’atto, non potendo la decisione apportare alcuna utilità concreta alla sfera giuridica del ricorrente. La pronuncia, pertanto, non è intervenuta sul fumus della contestazione ma esclusivamente sulla condizione dell’azione, venuta meno per fatto sopravvenuto.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando il tempo trascorso e la definizione in rito della controversia. La scelta risponde ai criteri di cui all’art. 26 cod. proc. amm. e all’art. 92 cod. proc. civ. richiamato, secondo cui la soccombenza reciproca o la giustificata ragione possono condurre alla compensazione.
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Nota della Redazione
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