L’equa riparazione va eseguita e il commissario ad acta non ha compenso (TAR Puglia n. 122 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia di cosa giudicata; esso costituisce pertanto titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni prescritte dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione. Al commissario ad acta nominato per l’ottemperanza non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto n. 609/2019, aveva accolto il ricorso di un soggetto che aveva agito ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di equa riparazione, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore.
Il decreto era stato notificato al Ministero, che non vi aveva dato esecuzione. I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Puglia per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato, previa attestazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, della mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge. Il titolo esecutivo è dunque idoneo a fondare l’azione di ottemperanza.
Il giudice verifica poi il presupposto dell’inerzia dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione, l’esercizio di azioni per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte.
Ricorre anche il secondo presupposto: è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Ne consegue l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il TAR fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e nomina, fin da ora, commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Sul punto il Collegio esclude espressamente la spettanza di un compenso, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie, richiamando Cons. Stato n. 3484 del 2021 e Cons. Stato n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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