Silenzio su istanza-diffida per abusi edilizi: nessun obbligo di autotutela (TAR Sardegna n. 220 del 08.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo all’amministrazione sull’istanza-diffida che, in presenza di titoli edilizi e paesaggistici già rilasciati e non impugnati, solleciti in sostanza l’esercizio del potere di autotutela. In tal caso difetta la posizione giuridica qualificata e differenziata che fonda l’azione avverso il silenzio, e non opera l’art. 2, comma 1, secondo periodo, legge n. 241/1990. È parimenti inammissibile la domanda di condanna ad un facere proposta ai sensi degli artt. 30 e 31, comma 3, cod. proc. amm. quando l’esercizio della funzione pubblica non sia interamente vincolato e richieda accertamenti istruttori e valutazioni discrezionali, anche tecnico-amministrative. Quanto all’attività di polizia giudiziaria svolta dall’Arma dei Carabinieri, essa non è configurabile come inerzia sindacabile con il rito avverso il silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di fabbricati e terreni agricoli in area confinante con quella su cui insistono presunti manufatti abusivi, ha inoltrato il 24.10.2023 un’istanza-diffida al Comune e al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, chiedendo accertamenti e l’adozione dei provvedimenti ripristinatori e sanzionatori previsti dal d.P.R. n. 380/2001. Assume di subire un pregiudizio alla panoramicità dei luoghi e un depauperamento del valore dei propri immobili, distanti solo quattro metri dalle opere segnalate.

A fronte del mancato riscontro, propone ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, con condanna dell’amministrazione a provvedere e nomina di un commissario ad acta. Si costituiscono il Comune e l’Arma dei Carabinieri, eccependo inammissibilità e infondatezza. Una società promissaria acquirente dei terreni confinanti spiega intervento ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’atto di intervento, dichiarandolo inammissibile per omessa notifica alle altre parti, in applicazione dell’art. 50, comma 3, cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5417 del 2020.

Nel merito, l’azione avverso il silenzio è inammissibile sotto un duplice profilo. Quanto all’Arma dei Carabinieri, l’atto del ricorrente è stato correttamente qualificato come denuncia-querela, seguita da attività di indagine e da notizia di reato trasmessa alla Procura, conclusasi con decreto di archiviazione del GIP. L’attività di polizia giudiziaria non è dunque riconducibile ad un’inerzia sindacabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

Quanto al Comune, la documentazione prodotta attesta che la segnalazione era già stata riscontrata e che il manufatto è assistito da permesso di costruire in accertamento di conformità e da determinazione di compatibilità paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza. Il ricorrente dimostra di conoscere tali provvedimenti e ne assume l’illegittimità, senza averli impugnati a suo tempo.

L’istanza-diffida si risolve quindi in una sollecitazione all’esercizio dell’autotutela su titoli consolidati, rispetto alla quale non sussiste obbligo di risposta. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 7838 del 2022 e Sez. IV, n. 1687 del 2022, secondo cui l’avvio del procedimento di autotutela è discrezionale nell’an e la sua omissione non lede una posizione qualificata. La reiterazione di una richiesta già esitata non integra pertanto silenzio-inadempimento.

Sotto altro profilo, la domanda di condanna ad un facere esorbita dai limiti degli artt. 30 e 31, comma 3, cod. proc. amm. L’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. consente la condanna solo quando l’attività sia interamente vincolata e non richieda adempimenti istruttori. L’esercizio dei poteri in materia edilizia impone invece accertamenti in fatto e valutazioni discrezionali di natura tecnico-amministrativa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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