Giurisdizione sulle limitazioni all’attività libero professionale intramoenia del dirigente veterinario (TAR Marche n. 437 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alle limitazioni imposte dall’amministrazione sanitaria all’espletamento dell’attività libero professionale intramoenia da parte del dirigente veterinario appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. L’atto che incide sulle modalità di svolgimento della libera professione costituisce espressione di una condotta tipicamente datoriale nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, riconducibile agli atti di gestione e non a quelli di macro-organizzazione, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. La circostanza che la posizione soggettiva del dipendente sia qualificabile in termini di diritto soggettivo e che l’atto impugnato sia assunto illegittimo non sposta la cognizione al giudice amministrativo. Il ricorso proposto avanti al TAR è pertanto inammissibile, restando salva la riassunzione dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, medico veterinario con incarico di dirigente presso l’unità operativa sanità animale di un’azienda sanitaria regionale, agiva per l’annullamento della determinazione con cui il direttore aveva rideterminato l’ambito territoriale di svolgimento della propria attività libero professionale intramoenia, rispetto alle modalità in precedenza autorizzate, insieme alle note presupposte. La limitazione era stata introdotta per prevenire situazioni di incompatibilità con le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercitate dal medesimo nell’ambito territoriale di riferimento.
L’amministrazione resistente eccepiva in memoria il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la vicenda come questione di organizzazione del rapporto di lavoro e non di macro-organizzazione. All’udienza pubblica la difesa del ricorrente chiedeva un rinvio della trattazione per replicare all’eccezione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude la concessione di un termine a difesa e il differimento dell’udienza. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. ammette il rinvio solo per casi eccezionali, evenienza che non ricorre quando la memoria della resistente è stata depositata nei termini e in tempo utile per le repliche. Il Tribunale richiama il principio secondo cui le parti non hanno la disponibilità dei tempi del processo, spettando al giudice il coordinamento dell’esercizio del diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti.
Nel merito, il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia ruota attorno a un atto di gestione del rapporto di lavoro tra il ricorrente, pubblico dipendente, e l’azienda sanitaria che agisce come datore di lavoro. Il petitum sostanziale consiste nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell’ambito di un rapporto contrattualizzato.
La ripartizione di giurisdizione è ricavata dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001: sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie sulla gestione dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato; restano invece attribuite al giudice amministrativo quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione. Nella specie non viene in rilievo alcun atto di macro-organizzazione.
Il Tribunale precisa che la qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo e l’asserita illegittimità degli atti impugnati non valgono a fondare la giurisdizione amministrativa, richiamando sul punto Cass., SS.UU., 24 febbraio 2000, n. 41. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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