Incarichi semestrali nel servizio di emergenza sanitaria e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Marche n. 436 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando il ricorrente non miri alla tutela dell’interesse legittimo a partecipare a una procedura selettiva, ma alla protezione di una posizione sostanziale legata al rapporto di lavoro già in essere con l’amministrazione sanitaria, qualificabile come diritto soggettivo e tutelabile dinanzi al giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro. La riserva di giurisdizione amministrativa in materia di pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, presuppone una procedura comparativa con assegnazione di punteggi e formazione di una graduatoria finale di merito. Il conferimento di incarichi semestrali nel servizio di emergenza sanitaria, fondato sulla sola verifica del requisito di idoneità e sulla valutazione dei titoli, integra una procedura idoneativa nell’ambito di un rapporto già instaurato. Il rapporto tra struttura sanitaria pubblica e medico convenzionato, di natura parasubordinata e privo di connotazione autoritativa, radica la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, medico già legata all’ASUR Marche da un contratto libero-professionale a tempo indeterminato presso una zona territoriale diversa da quella di residenza, partecipava all’avviso pubblico indetto per il conferimento di tre incarichi straordinari semestrali nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale presso la Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno.
La selezione sarebbe avvenuta mediante valutazione comparativa dei curricula e dei titoli. La ricorrente impugnava la determina di indizione e l’avviso, deducendo la violazione della normativa convenzionale che avrebbe imposto la copertura dei posti vacanti con contratti a tempo indeterminato, e chiedeva il risarcimento del danno economico e alla salute. L’amministrazione resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, a fronte del trasferimento disposto d’ufficio presso la sede di Ascoli Piceno, è venuto meno l’interesse all’annullamento degli atti impugnati. Residua tuttavia l’interesse alla decisione ai fini della domanda risarcitoria, che impone di verificare il petitum sostanziale e l’appartenenza della controversia al giudice adito.
La ricorrente era titolare di un contratto libero-professionale a tempo indeterminato e mirava a ottenere un incarico a tempo indeterminato nella propria città di residenza, lamentando l’omessa verifica degli organici e dei posti vacanti. Tale pretesa non involge la correttezza della procedura selettiva in sé, ma il riconoscimento di una posizione sostanziale connessa al rapporto di lavoro con l’amministrazione sanitaria: posizione qualificabile come diritto soggettivo e tutelabile dinanzi al giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro.
Il difetto di giurisdizione rileva sotto un ulteriore profilo. La riserva di giurisdizione amministrativa in materia di pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, si estende alle procedure caratterizzate da concorsualità in senso stretto, con assegnazione di punteggi e graduatoria finale di merito, secondo l’orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 7483 del 2017 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2011. Nel caso concreto manca una graduatoria preceduta da selezione comparativa: l’avviso richiede solo l’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza e la valutazione dei titoli accademici. Si tratta dunque di una procedura idoneativa per il conferimento di un incarico nell’ambito di un rapporto già in essere.
Il rapporto tra struttura sanitaria pubblica e medico convenzionato dà luogo a una locatio operis con vincolo di parasubordinazione, priva di connotazione autoritativa, con la conseguenza che le relative controversie appartengono al giudice ordinario quale giudice dei diritti soggettivi. Non viene in rilievo, infine, l’impugnativa di atti di macro-organizzazione a tutela di posizioni di interesse legittimo.
Per tali ragioni il ricorso, compresa la domanda risarcitoria, è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, presso cui la ricorrente potrà riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese processuali sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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