La rimodulazione della tariffa incentivante non è autotutela ma indebito oggettivo (TAR Lazio n. 10494 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione della tariffa incentivante, disposta dal G.S.E. all’esito di un procedimento di controllo per errata applicazione del parametro di decurtazione di cui all’art. 30, comma 1, lettera b), del d.m. 6 luglio 2012, non costituisce esercizio del potere di decadenza o di autotutela ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, ma integra una mera correzione del provvedimento di ammissione agli incentivi. La differenza tra l’importo percepito sulla base della tariffa piena e quello spettante sulla base della tariffa decurtata configura un’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con conseguente applicazione della prescrizione decennale e non dei termini previsti per l’esercizio dell’autotutela. Le modifiche introdotte dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020 non hanno valenza di interpretazione autentica e non si applicano retroattivamente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di biogas denominato “Cantarane” qualificato IAFR, aveva ottenuto l’accesso alla tariffa onnicomprensiva di cui all’art. 16 del d.m. 18 dicembre 2008, sottoscrivendo in data 14 febbraio 2015 la relativa Convenzione con il G.S.E. Nel 2021 il Gestore avviava un procedimento di controllo, contestando la mancata applicazione del parametro di decurtazione del 12% previsto dall’art. 30, comma 1, lettera b), del d.m. 6 luglio 2012 per gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 aprile 2013. All’esito del procedimento, il G.S.E. comunicava la rimodulazione della tariffa incentivante con un differenziale pari a € 295.069,70, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente erogate.
La società impugnava gli atti dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione del legittimo affidamento, chiedendo in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Il G.S.E. si costituiva, eccependo la natura di indebito oggettivo della somma richiesta e proponendo domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto chiarito che l’applicazione del d.m. 6 luglio 2012, sebbene abbia carattere vincolato, non costituisce espressione del potere di decadenza di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, il cui esercizio deve rispettare i presupposti dell’autotutela a seguito della novella del d.l. n. 76/2020. La rimodulazione della tariffa integra, invece, una mera correzione del provvedimento di ammissione, conseguente all’esercizio del potere di controllo del Gestore. Il richiamo all’art. 17 della Convenzione, che prevede l’automatica applicazione delle modifiche normative sopravvenute, conferma tale ricostruzione.
La Corte ha richiamato il proprio precedente (TAR Lazio, sez. III quater, 7 aprile 2025, n. 6941) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II, 12 giugno 2025, n. 5111), secondo cui il termine di 18 mesi di cui all’art. 21-nonies non trova applicazione alle procedure di controllo per le erogazioni di incentivi G.S.E. La richiesta di restituzione dei benefici già erogati rappresenta un atto esecutivo conseguente alla qualifica di indebito oggettivo assunta dalle somme erogate, non già una distinta manifestazione di volontà provvedimentale.
Quanto al termine per l’esercizio del potere, anche a voler qualificare l’azione come decadenza ancorata ai presupposti dell’autotutela, il Collegio ha escluso l’applicazione retroattiva delle modifiche di cui all’art. 56 del d.l. n. 76/2020, privo di valenza di interpretazione autentica. Il termine decorre dall’entrata in vigore della novella (17 luglio 2020) e, nella fattispecie, il provvedimento adottato il 13 luglio 2021 risulta tempestivo.
Il Collegio ha inoltre respinto le censure relative al difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento impugnato dà espressamente conto delle controdeduzioni presentate dalla società, e quelle fondate sulla lesione del legittimo affidamento, richiamando l’orientamento secondo cui in un settore connotato da scarsità di risorse l’azione di recupero nei confronti dei non legittimati è obbligatoria ed essenziale al corretto funzionamento dei regimi di sostegno. La domanda riconvenzionale del G.S.E. è stata infine dichiarata improcedibile per difetto di interesse, attesa l’idoneità del provvedimento impugnato a costituire titolo per il recupero.
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Nota della Redazione
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