Fatturato SSN farmacie: vincolo del giudicato regionale anteriore al 2019 (Cons. Stato n. 448 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia introdotta dall’art. 1, comma 40-bis, legge n. 662 del 1996, che fa salve le determinazioni regionali assunte fino al 31 dicembre 2018, opera solo se a quella data esiste un provvedimento regionale validamente efficace. Ove le note applicative siano state annullate dal giudice amministrativo, il vincolo del giudicato impedisce di ritenere vigente la disciplina regionale che includeva ticket e sconti di legge nel fatturato. L’annullamento della nota del 2009, relativa a un diverso sconto emergenziale, estende i suoi effetti alle modalità di calcolo del fatturato SSN, perché la Regione aveva reso quella definizione comune a tutte le fattispecie. La nuova interpretazione unitaria del legislatore statale è cogente solo dal 1° gennaio 2019 e non retroagisce sulle annualità pregresse.

Il Fatto

La federazione dei titolari di farmacia impugnava davanti al TAR Piemonte la nota regionale del 17 gennaio 2019, con cui la Direzione Sanità aveva indicato alle ASL i criteri di calcolo del fatturato SSN per l’annualità 2018. La contestazione riguardava l’inserimento, in quella base di calcolo, delle quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e degli sconti imposti dalla legge, oltre ai corrispettivi della distribuzione per conto e dei prodotti per diabetici.

Il TAR accoglieva in parte il ricorso: escludeva ticket e sconti, riteneva invece legittima l’inclusione di DPC e assistenza integrativa. La Regione Piemonte appellava, sostenendo che il giudicato di annullamento delle note precedenti fosse circoscritto alla sola legislazione emergenziale del 2009 e non alla definizione generale di fatturato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la filiera del prezzo del farmaco rimborsabile e richiama l’art. 1, comma 40, legge n. 662 del 1996, che fissa le quote di spettanza dei diversi attori e lo sconto per fasce, modulato in ragione del fatturato SSN al netto dell’IVA. La controversia concerne proprio l’interpretazione di tale locuzione.

La Corte rileva che il comma 40-bis, introdotto dall’art. 1, comma 551, lett. b), legge n. 145 del 2018, ha sì ricompreso ticket e remunerazioni nella base di calcolo, ma solo dal 1° gennaio 2019, facendo espressamente salve le determinazioni regionali anteriori. Per l’annualità 2018 la nota impugnata poteva dunque avere valore meramente ricognitivo della disciplina vigente al 31 dicembre 2018.

Su questo punto l’appello della Regione non convince. La nota del 2019 richiamava la nota del 2017, annullata dal TAR con la sentenza n. 534/2022; quella del 2017 confermava la nota del 2009, parzialmente annullata dalla sentenza n. 675/2016 limitatamente a ticket e sconti di legge. Il Consiglio di Stato respinge la tesi della Regione secondo cui quel primo annullamento riguardava solo lo sconto del d.l. n. 39 del 2009: la stessa nota del 2009 estendeva le modalità di calcolo a tutte le fattispecie riconducibili alla medesima dizione normativa, e la successiva caducazione della nota del 2017 conferma che il thema decidendum investiva l’art. 1, comma 40.

Ne segue che al 31 dicembre 2018, per effetto dei due giudicati, la disciplina piemontese imponeva di escludere dal fatturato sia i ticket sia le quote di sconto. Il fatto che il legislatore statale le abbia poi incluse non è dirimente: la decorrenza differita tutela l’affidamento delle farmacie sulle discipline regionali pregresse. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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