Occupazione sine titulo e silenzio sull’istanza ex art. 42 bis (TAR Sicilia n. 4088 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione sine titolo di un bene immobile privato da parte della pubblica amministrazione, in qualunque forma si manifesti, integra un illecito permanente: gli effetti lesivi si rinnovano finché perdura l’illiceità, sicché non decorre alcuna prescrizione dei diritti del proprietario né alcun termine utile all’usucapione. L’eccezione di intervenuto usucapione, ove proposta, non alleggerisce l’onere probatorio dell’amministrazione, che deve allegare e provare l’interversio possessionis. Il rispetto delle prescrizioni sull’allineamento edilizio e sull’arretramento della recinzione non determina alcun trasferimento della residua proprietà privata in favore dell’ente, né configura dicatio ad patriam in assenza di un atto o fatto idoneo al trasferimento del dominio. Accertata la perdurante proprietà privata dell’area trasformata per scopi pubblici, trova applicazione l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, con obbligo dell’amministrazione di restituire il bene previo ripristino ovvero di adottare il decreto di acquisizione e corrispondere l’indennizzo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno nel Comune di Aci Catena, hanno dedotto che l’area era stata destinata a uso pubblico di strada in assenza di qualsiasi procedura espropriativa. Hanno quindi presentato istanza ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, volta all’acquisizione non retroattiva del bene al patrimonio indisponibile comunale con corresponsione dell’indennizzo.

L’amministrazione non ha provveduto nei termini, così i proprietari hanno impugnato il silenzio inadempimento. Sopravvenuto il diniego prot. n. 33366 del 25.9.2017, lo hanno gravato con motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza non definitiva n. 80/2018; il giudizio è proseguito sul solo ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

I tre motivi di ricorso vengono trattati congiuntamente per la loro stretta correlazione. Il Collegio muove dal rilievo che l’occupazione senza titolo configura illecito permanente, con la conseguenza che il decorso del tempo non spiega alcun esito abdicativo dei diritti dei proprietari e che non matura alcun termine per l’usucapione in mancanza di un fatto esterno idoneo a valere come interversio possessionis.

L’eccezione di intervenuto usucapione, genericamente sollevata dall’amministrazione, è priva di pregio. Il modo di acquisto originario può essere fatto valere in via di eccezione, ma senza attenuazione dell’onere probatorio, che impone di allegare e provare gli elementi costitutivi, tra cui l’interversione del possesso atta a mutare la mera detenzione in possesso utile. Nel caso di specie l’ente non può invocare né la prescrizione né l’usucapione per difetto di prova, con conseguente accoglimento delle censure.

Quanto alla qualificazione dell’area come di risulta, il Collegio osserva che il rispetto delle distanze previste dall’art. 41 quinquies legge n. 1150/1942, ratione temporis vigente, ha determinato l’area inglobata nella viabilità pubblica, ma che l’arretramento della recinzione non impone alcun trasferimento della residua parte di proprietà in favore dell’ente. Diversamente opinando, la realizzazione di manufatti non allineati ai confini implicherebbe sempre l’abbandono della residua proprietà, con acquisizione automatica da parte della pubblica amministrazione, in contrasto con l’art. 42 Cost. La facoltà di recingere il fondo ex art. 841 c.c. non può essere convertita in una ipotesi di abbandono.

Il richiamo alla dicatio ad patriam, fondata sull’art. 825 c.c., non è pertinente: ai fini della configurabilità occorre un atto o un fatto che abbia trasferito il dominio all’amministrazione, non essendo sufficiente la destinazione della strada all’uso pubblico. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ. Sez. II n. 28632 del 29 novembre 2017, che subordina la costituzione per usucapione della servitù pubblica di passaggio al concorso dell’uso generalizzato uti cives, dell’idoneità oggettiva del bene e del protrarsi dell’uso per il tempo necessario. Le allegazioni in atti non forniscono elementi istruttori idonei, specie quanto al momento di avvio delle attività di esproprio di fatto.

Dalla documentazione emerge che l’area è stata interessata da opere pubbliche: asfalto, illuminazione, segnaletica orizzontale e stalli di parcheggio. Poiché i ricorrenti risultano ancora proprietari dell’area abusivamente occupata e trasformata, è applicabile l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, unico riferimento per i casi di uso sine titolo di un bene privato per scopi di interesse pubblico. Ne deriva l’obbligo di sanare l’illecito restituendo il terreno previo ripristino, ovvero adottando, in via subordinata, il decreto di acquisizione con versamento del relativo indennizzo. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 841 c.c.

Tutte le 21 sentenze sull'art. 841 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *