Sei scatti stipendiali su buonuscita anche per chi cessa a domanda (TAR Molise n. 344 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 spettano, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché al momento della cessazione abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la subordinazione al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale opera ai soli fini della base pensionabile, cioè dell’importo del rateo di pensione. Il beneficio non integra un’estensione generalizzata, perché resta ancorato ai requisiti anagrafici e contributivi fissati dal legislatore. La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato a riposo su domanda, chiedeva all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990. L’Istituto non dava riscontro alla richiesta e il prospetto di liquidazione non riconosceva la maggiorazione.

L’interessato impugnava così il prospetto e gli atti connessi, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/1997, che esclude dal beneficio il collocamento in congedo a domanda salvo previo pagamento della restante contribuzione previdenziale. Su questa base l’Istituto, in ricorsi consimili, aveva sostenuto una restrizione del campo applicativo della norma.

Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione della disciplina: dall’art. 13 legge n. 804/1973 per i soli ufficiali superiori, all’estensione ai sottufficiali operata dall’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990, che escludeva espressamente la cessazione a domanda. L’apertura a tale ipotesi si deve proprio all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che ha attribuito i sei scatti senza distinzioni, purché il dipendente abbia compiuto i cinquantacinque anni e trentacinque anni di servizio utile.

Quanto all’ambito soggettivo, il Collegio richiama l’orientamento che estende il beneficio a tutte le forze di polizia, in ragione dello scopo della norma (Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 2988 e 10353/2023; C.G.A.R.S. n. 1131/2022). L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ha confermato l’applicazione dell’istituto al comparto difesa e sicurezza.

Sul piano oggettivo, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui la limitazione del comma 2 dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda solo il calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione e dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, relativo all’importo della pensione (Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 2931/2023 e 10353/2023). Ne consegue il riconoscimento del beneficio per chi ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi.

Il ricorso è quindi accolto: annullati gli atti impugnati, accertato il diritto e condannata l’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con gli interessi legali. La rivalutazione monetaria è invece negata per il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8594/2024). Spese compensate per le incertezze giurisprudenziali sulla materia.

Nota della Redazione

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