Reclamo all’Arbitro Assicurativo e qualificazione del sinistro da rigurgito fognario (Arbitro Assicurativo n. 1064 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura dinanzi all’Arbitro Assicurativo, il reclamo richiesto dall’art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, n. 215 non esige formule sacramentali. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto, è sufficiente una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo, anche se non indirizzata all’ufficio reclami, purché l’impresa sia messa in condizione di conoscere la doglianza e di replicare. Nel merito, in presenza di polizza casa multirischi, l’allagamento determinato da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica rientra nella garanzia facoltativa “spargimenti d’acqua” con il relativo sottolimite, non nella garanzia “eventi atmosferici”, che non contempla la mera precipitazione piovosa quale evento autonomamente assicurato. La carenza di legittimazione attiva del ricorrente che non provi la titolarità del diritto all’indennizzo rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile assicurato con polizza casa multirischi comprensiva delle garanzie per eventi atmosferici e spargimenti di acqua, lamentano i gravi danni subiti a seguito di un nubifragio che avrebbe causato la saturazione delle condotte di scarico e l’allagamento dell’immobile.

L’impresa assicuratrice aveva ricondotto il sinistro alla sola garanzia “spargimenti di acqua”, applicando il sottolimite di euro 2.000,00 ed escludendo la copertura per eventi atmosferici. Esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, i ricorrenti adiscono l’Arbitro Assicurativo chiedendo l’accertamento della riconduzione del sinistro alla garanzia eventi atmosferici e la condanna al pagamento dell’indennizzo. L’impresa eccepisce l’inammissibilità per omessa presentazione del previo reclamo e, in via subordinata, la carenza di legittimazione attiva di una ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per assenza del previo reclamo. L’impresa sosteneva che né la comunicazione indirizzata al perito, con cui un solo ricorrente contestava l’esito della perizia, né la domanda di mediazione integrassero un reclamo ai sensi del Regolamento Isvap 19 maggio 2008, n. 24 e del Decreto Ministeriale n. 215 del 2024.

Il Collegio richiama la definizione di reclamo contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto e la propria precedente giurisprudenza. Ha già statuito che le disposizioni regolamentari non vanno intese in senso eccessivamente formale, non rilevando la qualificazione della comunicazione come diffida, sollecito o reclamo, essendo sufficiente che il cliente sottoponga all’impresa la propria doglianza e che questa sia posta in condizione di replicare (Decisione AAS n. 383/2026). Ha inoltre chiarito che la norma non prescrive che la dichiarazione sia indirizzata specificamente all’ufficio reclami (Decisione AAS n. 588/2026).

Nel caso concreto, la contestazione era in grado di assolvere alla funzione tipica dello strumento: l’impresa ne è venuta comunque a conoscenza, riscontrando la comunicazione e partecipando alla mediazione. L’eccezione è pertanto respinta e il ricorso è dichiarato ammissibile sotto tale profilo.

Quanto alla carenza di legittimazione attiva di una ricorrente, eccepita per la prima volta in sede di controrepliche, il Collegio richiama l’art. 10, comma 2, del Decreto, che vieta di proporre nuove eccezioni con le memorie di replica e controreplica. L’eccezione è assimilabile alla mutatio libelli ed è quindi inammissibile, secondo la distinzione rispetto all’emendatio affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, n. 20870 del 2019; Cass. civ., sez. I, n. 4115 del 2024).

Tuttavia, anche in assenza di eccezione, il Collegio rileva d’ufficio il difetto di legittimazione attiva. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), e dell’art. 11, comma 8, del Decreto, il ricorso è inammissibile se proposto da soggetto non legittimato. La ricorrente non ha provato la comproprietà dell’immobile né la titolarità del diritto all’indennizzo, non essendo il contratto stipulato dal solo altro ricorrente. Ella non riveste quindi la qualifica di “cliente” ex art. 1, lett. b), del Decreto, con conseguente inammissibilità del ricorso quanto alla sua posizione.

Nel merito, il Collegio risolve la questione sul piano dell’interpretazione del contratto. Le condizioni generali prevedono la garanzia “eventi atmosferici” per vento, grandine e sovraccarico di neve, senza contemplare la mera precipitazione piovosa. La garanzia facoltativa D “spargimento d’acqua”, all’art. 6.3, lett. D), punto 1e), contempla espressamente i danni da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica, con limite di euro 2.000,00 per sinistro. L’art. 8.2, lett. E) esclude gli allagamenti diversi da quelli previsti dalla Condizione D. Richiamato il criterio del senso letterale delle parole (Cass. civ., Sez. II, n. 29161 del 2024), il Collegio ritiene operante la sola garanzia “spargimenti d’acqua” e accoglie parzialmente il ricorso, liquidando euro 2.000,00 oltre interessi, con contributo a IVASS e rimborso del versamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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