Dichiarazioni inesatte sullo stato di salute e diniego della prestazione assicurativa vita (Arbitro Assicurativo n. 1065 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente rilevano ai sensi dell’art. 1892 cod. civ. quando siano inesatte o reticenti, determinanti per il consenso dell’assicuratore e rese con dolo o colpa grave; tali requisiti operano anche nell’ipotesi in cui la scoperta avvenga dopo il sinistro, nella quale l’impresa non è tenuta a pagare la somma assicurata. Il questionario anamnestico a risposte dicotomiche è idoneo a fondare l’obbligo dichiarativo del contraente quando i quesiti siano sufficientemente chiari e specifici. La valutazione della rilevanza della circostanza taciuta è oggettiva e ex ante: conta l’attitudine ad aumentare la probabilità del rischio al momento della stipula, non il nesso causale con l’evento. Difettando il dolo o la colpa grave, non si applica la riduzione proporzionale dell’art. 1893 cod. civ.; se invece essi sussistono, la prestazione non è esigibile.
Il Fatto
Il ricorrente, erede e beneficiario di una polizza vita stipulata nel marzo 2023, chiede la liquidazione del capitale dopo il decesso della contraente/assicurata, avvenuto nel novembre 2024. L’impresa aveva negato la prestazione, richiamando l’art. 1892 cod. civ. e sostenendo che l’assicurata avesse reso dichiarazioni inesatte o reticenti nel questionario sanitario su condizioni cardiovascolari e metaboliche, terapie farmacologiche, abitudine al fumo e dati antropometrici.
Il ricorrente replica che la patologia era insorta e diagnosticata oltre un anno dopo la stipula, che il questionario era generico e privo di spazi per chiarimenti, e che mancava la prova del dolo o della colpa grave. L’impresa eccepisce l’inammissibilità della domanda di condanna e, nel merito, insiste sulla non veridicità delle dichiarazioni, offrendo la restituzione dei premi, rifiutata. In sede di replica il ricorrente formula ulteriori domande, tra cui la trasmissione del provvedimento all’IVASS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna. L’art. 3 del d.m. 6 novembre 2024, n. 215 rimette all’arbitro l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni assicurative e ammette domande di pagamento entro soglie di valore; per i contratti del ramo I con prestazioni dovute solo in caso di decesso il limite è di 300.000 euro. Il petitum, quantificato in 50.000 euro, è individuabile e rientra nella competenza.
Quanto alle domande introdotte con le repliche, l’art. 10, secondo comma, del d.m. n. 215/2024 vieta domande nuove, ammettendo solo specificazioni di quelle già proposte. Sono tali le domande di riduzione proporzionale e di accertamento della validità della polizza; è invece inammissibile, perché mutatio libelli, la richiesta di trasmissione degli atti all’IVASS.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il doppio scenario dell’art. 1892 cod. civ.: se la reticenza è scoperta prima del sinistro l’assicuratore può chiedere l’annullamento; se la scoperta avviene dopo il sinistro, o prima ma con sinistro entro tre mesi, l’impresa resta esentata dal pagare. Richiama sul punto Cass. civ., sez. III, n. 12831 del 2014, oltre a Cass. civ., sez. III, n. 11905 del 2020 e Cass. civ., sez. III, n. 1166 del 2020. Nel caso di specie la conoscenza delle reticenze è sopraggiunta dopo il decesso, con l’istruttoria sulla documentazione medica.
I tre requisiti dell’inesattezza, della determinatezza e del dolo o colpa grave — richiamati da Cass. civ., sez. III, n. 2740 del 2002 e da Cass. civ., sez. III, n. 7336 del 2025 — valgono anche per il rimedio del comma 3. Il questionario binario è idoneo, secondo Cass. civ., sez. III, n. 11607 del 2018 e Cass. civ., sez. III, n. 20128 del 2024, se i quesiti sono chiari; la rilevanza della circostanza taciuta si valuta ex ante, in astratto, secondo Cass. civ., sez. III, n. 21150 del 2026. Il Collegio ravvisa la colpa grave nella consapevole rilevanza delle informazioni negate e l’attitudine della reticenza ad alterare l’alea.
Respinta la domanda di riduzione proporzionale, perché l’art. 1893 cod. civ. presuppone il difetto di dolo e colpa grave (Cass. civ., sez. III, n. 15939 del 2000), il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1892 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
- Art. 1893 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave